Costituzione della Repubblica Italiana
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Delib.ne Assemblea Costituente 22 Dicembre 1947.
Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale, n. 298, del 27 dicembre 1947) , entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatemente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 27
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti delle leggi militari di guerra.