Da "Fratello P2 1816" Ed. Kaos marzo 2001

Il 21 luglio 1981 la Corte costituzionale, con una nuova sentenza, confermo' la legittimita' del monopolio televisivo statale in ambito nazionale, e ribadi' che le Tv private dovevano avere carattere locale. Una limitazione - stabiliva la Consulta a chiare lettere - che avrebbe potuto venire meno solo quando il Parlamento avesse apprestato <<un sistema di garanzie tale da impedire concentrazioni oligopolistiche, incluse quelle pubblicitarie>>. Di fatto, la Corte costituzionale dichiarava illegittimo il network della Fininvest, concentrazione "oligopolistica" di piu' Tv locali che trasmettevano stessi programmi in contemporanea, e che aveva gia' raggiunto una posizione dominante anche nell'ambito della raccolta pubblicitaria (31) .

Nella loro sentenza, i giudici della Consulta rilevavano inoltre <<la permanente carenza di una normativa adeguata>> per la <<persistente inerzia del legislatore>>. E la "inerzia del legislatore" era precisamente la strategia seguita dai referenti politici di Berlusconi (la destra Dc, il Psdi, e soprattutto il Psi craxiano)

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per dare tempo al piduista della Fininvest di consolidare la posizione dominante gia' raggiunta dal network Canale 5, cosi' da acquisire il pieno monopolio della Tv privata.

In quella stessa estate del 1981, in Spagna, la prima e la sola Tv privata che si appresto' a trasmettere venne subito chiusa dal governo di Madrid: il potere legislativo stava mettendo a punto la normativa di regolamentazione del settore, e fino a quando tale legge non fosse stata approvata dal Parlamento nessuna emittente privata spagnola avrebbe potuto trasmettere. Era l'esatto contrario di quanto stava accadendo in Italia: dove le Tv private locali erano ormai piu' di mille, l'etere pubblico era una  selvaggia giungla nella quale Canale 5, a colpi di miliardi, la faceva da padrone indisturbato su scala nazionale grazie alla connivenza del potere politico.

 

(31) <<L'emittenza privata>>, sentenziava la Corte costituzionale, <<puo' essere attualmente esercitata senza le conseguenze dannose di cui si Š parlato solo in ambilo locale per la oramai acquisita pluralita' di altre emittenti di diversi e contrastanti indirizzi, mentre largamente travalicherebbe questi limiti qualora si estendesse a tutto il territorio nazionale, ove i suoi effetti si moltiplcherebbero di intensita' finendo con l'attribuire al soggetto privato, operante in regime di monopolio o di oligopolio, una potenziale capacita' di influenza incompatibile con le regole del sistema democratico. Capacita' che si risolverebbe... proprio nella violazione di quell'art. 21 della Costituzione che invece si invoca a sostegno della tesi favorevole all'abolizione del monopolio statale. Infatti, come Š evidente, la delincata posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la liberta' di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialita' economiche e tecniche del primo, finirebbero col vedere progressivamente ridotto l'ambito dell'esercizio delle loro liberta'>>. Dunque, il network berlusconiano era illecito.