Depositato nella Cancelleria della - 2' SEZIONE PENALE Corte di Appello di Milano il 21/07/2000
Sentenza N. 2529 N.776\1999 del Reg. Gen.App.
Udienza del giorno del 09-05-2000
Depositata in Cancelleria il 21-07-2000.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Composta dai Signori:
1) Dott. FRANCESCO NESE Presidente
2) Dott. ARTURO SOPRANO Consigliere rel.
3) Dott. MARIA OCELLO Consigliere Estratto esecutivo
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale n. 776\1999 di
nei confronti di
I) ZUCCOTTI ALFREDO n. a Milano il 27-09-1948- elett. dom. c\o l'Avv. Gandossi, in Corso di Porta Romana n. 46 di Milano APPELLANTE ed APPELLATO dal P.M. - Libero- Contumace
pag. I
2) SClASClA SALVATORE n . a Moglia ( MN ) il 21 -3 - 1943 ed elett . domiciliato presso l'Avv. Viola, in via Della Guastalla n. 1 di Milano.APPELLANTE ed APPELLATO dal P.M.- Libero-Assente( gia' presente )-
3) NANOCCHIO FRANCESCO, n. a Bitonto ( BA) il 4-5-1948 ed elett. domiciliato presso l'Avv. Lo Giudice, in Corso Italia n. 6 di Milano. APPELLANTE ed APPELLATO dal P.M - Det. p.a.c.- Assente per rin.
4) CAPONE GIUSEPPE n. ad Arnesano ( LE) il 24-12-1948 ed elettiv. dom. presso l'Avv. Saponara, in Corso di Porta Vittoria 17 di Milano. APPELANTE ed APPELLATO dal P.M. - Libero- Assente ( gia' presente )-
5) BERRUTI MASSIMO MARIA n. a Lagonegro ( PZ) il 1-5-1949 ed elett. domiciliato presso l'Avv. Bovio, in via Podgora 13 di Milano. APPELLANTE - Libero- Presente-
6) BERLUSCONI SILVIO n. a Milano il 29-9-1939 ed elettiv. Domiciliato presso l'Avv. E. Amodio, in via C. Battisti 21 di Milano. APPELLANTE e APPELLATO dal P.M. - Libero- Contumace-
7) ARCES GIOVANNI n. a Grotteglie ( TA) il 30-9-1958, elett. domicil. c\o l'Avv. Mantovani, in via Cornmenda 21 di Milano, APPELLANTE ed APPELLATO dal P.M. - Libero- Contumace-
PARTE CIVILE (- costituzione confermata in grado di appello nei confronti dei soli imputati, Arces Giovanni e Berlusconi Silvio-): MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rapp.e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia n. 1, ivi domiciliato ope legis.
pag. II
APPELLANTI:
i suddetti imputati ed il Procuratore della Repubblica. presso il Tribunale di Milano
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 1998 ( N. 1612\1996) con la quale sono stati riconosciuti colpevoli:
- Arces, Berlusconi, Capone, Nanocchio, Sciascia e Zuccotti, di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio cont. in conc ( capi A- B- C- E della rubrica, ad essi rispettivamente ascritti);
- Berruti, di favoreggiamento personale in conc. e condannati:
- ARCES: alla pena di 2 anni di reclusione;
- BERLUSCONI: alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione;
- BERRUTI: alla pena di mesi 10 di reclusione;
- CAPONE: alla pena di anni tre di reclusione,
- NANOCCHIO: alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;
- SCIASCIA: alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
- ZUCCOTTI: alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione;
Tutti, inoltre, in solido, al pagamento delle spese processuali;
- ARCES, BERLUSCONI, CAPONE e NANOCCHIO: al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile costituita, Ministero delle Finanze, da liquidarsi in separato giudizio, nonche' alla rifusione, in favore di quest'ultima, delle spese di costituzione e rappresentanza., liquidate in complessive lire 30 milioni;
- ARCES, BERLUSCONI, CAPONE e NANOCCHIO: in via solidale al pagamento, in favore della P.C., di una provvisionale di lire 200 milioni;
Pena sospesa per i soli Berruti Massimo e Zuccotti Alfredo
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In esito all' odierno dibattimento, sentita la relazione svolta dal Consigliere, dott. ARTURO SOPRANO; sentiti gli imputati, la parte civile,
il P. G., dott. PIERO DE PETRIS,
il difensore della P.C., Avv. dello Stato, MICHELE DAMIANI,
nonche' i difensori degli imputati:
Avv.ti AMODIO e DE LUCA, per Silvio Berlusconi;
Avv.ti MALAVENDA e CORSO BOVIO, per Massimo M. Berruti;
Avv.ti DOMINIONI e GANDOSSI per Alfredo Zuccotti;
Avv. NARDI ( anche in sost. Avv. CASTELLANETA ), per Giuseppe Capone;
Avv.ti GUISO e GANDOSSI ( sost. Avv. LO GIUDICE ), per Francesco Nanocchio;
Avv.ti LANZI e LA BIANCA per Salvatore Sciascia;
Avv.to NARDO ( in sost. Avv. CASTELLANETA e MANTOVANI ) per ARCES,
hanno rassegnato le conclusioni di cui ai verbali di udienza in atti.
pag. IV
LE IMPUTAZIONI:
Il quadro delle imputazioni nel presente processo e' composto da un episodio di favoreggiamento personale, avvenuto nel giugno 1994 e da quattro episodi di corruzione propria in concorso ( art. 110-319-321 c.p.), avvenuti tra il 1989 ed il 1994, ascritti a militari della Guardia di Finanza e ad esponenti del gruppo FININVEST.
Piu' precisamente le contestazioni riguardano
1) Capo C): corruzione mediante promessa e successiva dazione della somma di 100 milioni di lire a militari della Guardia di Finanza in occasione della verifica fiscale VIDEO TIME S.p.a, avvenuta nell'anno 1989, imputazione originariamente ascritta a Tripodi Vincenzo (tenente colonnello,comandante di Gruppo della G.d.F. ), Sciascia Salvatore ( Direttore centrale degli affari fiscali del gruppo FININVEST ), Berlusconi Paolo ( Presidente del Consiglio di ammministrazione della s.r.l. Videotime) e Berlusconi Silvio ( controllore di fatto delle societa' del gruppo FININVEST ), in concorso tra loro ( e con i militari della G.d.F. Licheri Giuseppe, M.llo maggiore, De Gennaro Gaetano- Maresciallo maggiore- e Sicuro Giuseppe - Maresciallo capo ). Licheri, De Gennaro e Sicuro, confessi in ordine alla dazione in questione da parte di Sciascia Salvatore in occasione della verifica Videotime, sono stati gia' definitivamente giudicati e condannati con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 17 novembre 1995 ( in giudicato il 28-11-1995 ). Tripodi Vincenzo e Berlusconi Paolo sono stati definitivamente assolti da tale imputazione, per non avere cornmesso il fatto, con la sentenza del Tribunale di Milano oggetto del presente gravame, non investita, sul punto, dall'appello del P.M..
Restano da giudicare, nel presente processo, Sciascia Salvatore e Berlusconi Silvio
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B) Capo B): corruzione mediante promessa e successiva dazione della somma di lire 130 milioni a militari della Guardia di Finanza, in occasione della verifica fiscale operata nel 1991 nei confronti della S.p.a. Arnoldo Mondadori, imputazione originariamente ascritta a Sciascia Salvatore ( Direttore centrale degli affari fiscali del gruppo FININVEST e Consigliere di amministrazione della Arnoldo Mondadori S.p.a ), Berlusconi Paolo ( soggetto che cooperava con il fratello Silvio nel controllo delle attivita' del gruppo e consigliere di amministrazione della Arnoldo Mondadori S.p.a. ), Berlusconi Silvio ( controllore di fatto delle attivita' del gruppo Fininvest ), in concorso con Cerciello Giuseppe - Colonnello Comandante della G.d.F. ( nei confronti del quale si e' proceduto separatamente ), Tanca Angelo - tenente colonnello, comandante del gruppo- e Ballerini Livio- Maresciallo maggiore.
Tanca Angelo e Ballerini Livio - confessi in ordine alla dazione della predetta somma di danaro da parte di Sciascia Salvatore ed in funzione della verifica Mondadori e dopo la sua chiusura- sono stati gia' definitivamente giudicati e condannati dal G.I.P. del Tribunale di Milano con sentenza del 17-11-1995, passata in giudicato il 28-11-1997. Berlusconi Paolo e' stato definitivamente assolto anche da tale imputazione, per non avere commesso il fatto, con la sentenza del Tribunale di Milano oggetto del presente gravame.
Restano da giudicare, nel presente processo, Sciascia Salvatore e Berlusconi Silvio.
C) Capo A): corruzione mediante promessa e successiva dazione della somma di lire 100 milioni a militari della Guardia di Finanza in occasione della verifica fiscale operata nell'anno 1992 nei confronti della MEDIOLANUM VITA S.p.a., imputazione originariamente ascritta a Berlusconi Paolo (- Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' e soggetto che cooperava con Berlusconi Silvio nel controllo delle attivita' del gruppo-), Berlusconi Silvio ( controllore di fatto delle societa' del gruppo FININVEST ), Sciascia Salvatore (- Direttore centrale degli affari fiscali del gruppo FINTNVEST ), in concorso con Rizzi Marco ( collaboratore di Sciascia ),
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Morabito Giuseppe ( Tenente Colonnello G.d.F., comandante di sezione ), Gilardino Umberto ( M.llo maggiore G.d.F. ), Spazzoli Marco ( M.llo maggiore della G.d.F. ), Mastrototaro Mauro ( brigadiere G.d.F. ) ed Arces Antonio ( brigadiere della G.d.F.).
Gilardino Umberto, Spazzoli Marco, Mastrototaro Mauro e Morabito Giuseppe, tutti confessi in ordine alla predetta dazione da parte di Sciascia Salvatore ed in funzione della verifica Mediolanum Vita S.p.a., sono stati gia' definitivamente giudicati e condannati con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 6-11-1995, passata in giudicato il 28- 11 - 1997.
Rizzi Marco ha conseguito, per tale episodio, sentenza di applicazione pena su richiesta, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 16-12-1995, irrevocabile il 9-5-1996.
Berlusconi Paolo e' stato definitivamente assolto dalla imputazione in esame con la sentenza del Tribunale di Milano, oggetto del presente gravame.
Restano da giudicare, nel presente processo, Arces Antonio, Berlusconi Silvio, Sciascia Salvatore e Zuccotti Alfredo.
D) Capo E): corruzione mediante promessa e successiva dazione di imprecisate somme di danaro a militari della G.d.F. in occasione degli accertamenti compiuti sulla compagine societaria e sull'attivita' economica della societa' TELEPIU' disposti dalla Procura della Repubblica di Roma e dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione, imputazione ascritta a Sciascia Salvatore ( Responsabile del servizio centrale FININVEST ), Berlusconi Silvio ( azionista di riferimento della FININVEST e soggetto che controllava, di fatto, le attivita' facenti parte del gruppo Fininvest ), Capone Giuseppe ( M.llo del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria ed estensore della relazione finale del 15 febbraio 1994 ), Nanocchio Francesco ( M.llo della G.d.F. appartenente al Nucleo di Polizia Tributaria e partecipe degli accertamenti in questione fino al 21 gennaio 1994).
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Tutti i predetti imputati sono stati ritenuti dal Tribunale colpevoli del reato ad essi ascritto e tale giudizio di responsabilita' e' stato investito da motivi di gravame proposti da ciascuno di essi.
E) Capo D): favoreggiamento personale, ascritto a Berruti Massimo Maria, legale del gruppo FININVEST ed ex ufficiale della Guardia di Finanza ( - in concorso con Corrado Alberto ex sottufficiale della G.d.F.-) per avere, nel giugno 1994, promesso al tenente colonnello Tanca Angelo una tangibile riconoscenza da parte della Arnoldo Mondadori S.p.a. in cambio del suo silenzio all'A.G. inquirente sull'episodio di corruzione in funzione della verifica a tale societa', di cui al richiamato capo B) della rubrica.
Nel presente giudizio deve essere esaminata unicamente la posizione di Berruti Massimo Maria.
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Omesse le pag. 5-23
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE:
A) IL DISPOSITIVO:
Con sentenza del 7 luglio 1998, il Tribunale di Milano ha dichiarato Arces Giovanni, Berlusconi Silvio, Berruti Massimo Maria, Capone Giuseppe, Nanocchio Francesco, Sciascia Salvatore e Zuccotti Alfredo colpevoli di tutti i reati ad essi rispettivamente ascritti, unificati quoad poenam sotto il vincolo della continuazione e, concesse ai soli Berruti, Nanocchio e Zuccotti le circostanze attenuanti generiche, ha condannato:
- Arces Giovanni alla pena di anni due di reclusione;
- Berlusconi Silvio alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione;
- Berruti Massimo alla pena di mesi 10 di reclusione;
- Capone Giuseppe alla pena di anni 3 di reclusione;
- Nanocchio Francesco alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;
- Sciascia Salvatore alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
- Zuccotti Alfredo alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.
Ha inoltre concesso a Berruti e Zuccotti il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ha altresi' condannato tutti gli imputati, in solido, alle spese processuali, nonche' Arces, Berlusconi Silvio, Capone e Nanocchio al risarcimento dei danni in favore del Ministero delle Finanze, costituitosi parte civile, alla corresponsione, in favore di quest'ultimo di una provvisionale di lire 200 milioni,nonche' alla rifusione delle spese di costituzione, rappresentanza ed assistenza del grado di giudizio.
Ha demandato alla fase esecutiva l'eventuale applicazione del condono.
Ha, infine, assolto Berlusconi Paolo e Tripodi Vincenzo da tutti i reati ad essi rispettivamente ascritti, per non avere commesso il fatto.
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B) LA MOTIVAZIONE:
a) Il pagamento delle tangenti per le verifiche Videotime. Mondadori e Mediolanum:
il Giudice di primo grado, dopo avere premesso alcune considerazioni di carattere generale in tema di valutazione della prova, ha ritenuto innanzittutto provato, in forza delle sostanziali ammissioni di Sciascia Salvatore, nonche' delle confessioni rese da Licheri, De Gennaro e Sicuro ( con riferimento alla vicenda Videotime ), Gilardino, Spazzoli, Mastrototaro e Morabito ( con riferimento alla vicenda Mediolanum ) e Ballerini e Tanca ( con riferimento alla vicenda Mondadori ), l'avvenuto pagamento di somme di danaro a militari della G.d.F. in occasione ed in funzione delle predette verifiche e, in particolare, la responsabilita' del predetto Sciascia, ampiamente confesso.
b) il pagamento per gli accertamenti su Telepiu'
1) il ruolo di Nanocchio e di Capone:
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2) La tangente Telepiu': il coinvolgimento di Sciascia Salvatore:
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3) La inverosimiglianza della ipotesi difensiva di una autorizzazione al pagamento delle tangenti proveniente da Paolo Berlusconi:
a) la tangente TELEPIU': la estraneita' di Paolo Berlusconi; la riferibilita' dell'autorizzazione a Silvio Berlusconi
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto provato che l'autorizzazione ad eseguire i pagamenti alla G.d.F., con riferimento agli accertamenti su Telepiu', sia venuta da Silvio Berlusconi.
Tale e' l'iter argomentativo seguito dal Tribunale:
- Sciascia aveva arnmesso le dazioni di danaro per le verifiche Videotime Mediolanum e Mondadori;
- lo stesso, privo di poteri decisionali autonomi, quale direttore centrale dei servizi fiscali del gruppo FININVEST, non poteva avere pagato tangenti con danaro proprio o senza autorizzazione della dirigenza del gruppo dal quale dipendeva;
- tale imputato aveva, del resto, ammesso di essere stato all'uopo autorizzato dalla dirigenza del gruppo;
- Paolo Berlusconi aveva confermato la circostanza, precisando che " per questioni cosi' delicate e riservate come il pagamento di tangenti alla Guardia di finanza era bene che non venissero interessati i menager del gruppo ma che facesse carico direttamente a me in quanto rappresentante della proprieta'; Aveva pure aggiunto che nella FININVEST, occorreva fare riferimento a lui " per cio'che riguarda l'aspetto strategico" ed a Silvio Berlusconi " per cio'che riguarda la strategia globale dell' impresa .
- Nessun elememo consentiva di ritenere che le autorizzazioni delle predette " tangenti" fossero state date dai vertici delle singole societa'; - La decisione di pagare non poteva, quindi, che essere venuta dai vertici del gruppo FININVEST, vertice individuabile in sole due persone: Paolo Berlusconi ( n. 2 ) e Silvio Berlusconi ( n. 1 del gruppo );
- L'autorizzazione al pagamento della tangente Telepiu' ( aprile 94 ) non poteva essere stata conferita da Paolo Berlusconi il quale, all'epoca, per sua stessa arnmissione, non aveva piu' alcun ruolo nel gruppo FININVEST;
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- L' autorizzazione, quindi, era, necessariamente, venuta da Silvio Berlusconi, interessato, tra l'altro, ad un accertamento sommario da parte degli appartenenti alla G.d.F., poiche' le quote di Telepiu' erano state solo formalmente acquistate da terzi per escludere la concentrazione della proprieta'.
b) Le tangenti VIDEOTIME,MONDADORI e MEDIOLANUM: La posizione di Paolo Berlusconi:
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* in tutto quel meccanismo di sospesi di cassa, ripianamenti, societa' estere, descritto dal Capitano Martino, non era mai emerso il nome di Paolo Berlusconi ma, esclusivamente, quello di suo fratello Silvio;
La estraneita' di Paolo Berlusconi all'autorizzazione conferita a Sciascia era inoltre awalorata da altri elementi indiziari e, cioe'::
1) dalla circostanza che allorche' Sciascia aveva deciso di costituirsi, il suo legale si era recato nell'abitazione di Silvio Berlusconi, per informarlo; Tale riunione si era svolta alla presenza di Silvio Berlusconi e non di Paolo, sopraggiunto- come da lui stesso affermato- solo quando la comunicazione era gia' stata effettuata dal predetto legale.
Non era pensabile che Sciascia, ove autorizzato al pagamento delle tangenti da Paolo Berlusconi, si fosse preoccupato di awertire Silvio Berlusconi e non il suo referente;
2) dalla logica considerazione che il pagamento di tangenti alla G.d.F., costituendo non certo un fatto isolato, rientrava nella "strategia globale "del gruppo che, per arnrnissione dello stesso Paolo Berlusconi, era riservata a suo fratello Silvio (".. la struttura aziendale del gruppo Fininvest, al di la' delle singole cariche formali, ha dei suoi referenti di vertice precisi, e cioe' per cio'che riguarda l'aspetto tattico strategico me personalmente, e per cio'che riguarda la strategia globale dell'impresa, Silvio Berlusconi.. ").
c) La autorizzazione ai pagamenti per Videotime- Mondadori e Mediolanum: la posizione di Silvio Berlusconi:
Secondo la ricostruzione del Tribunale, doveva, conseguentemente, ritenersi che la autorizzazione al pagamento delle tangenti, conferita a Sciascia, fosse stata
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necessariamente data dall'altro soggetto facente parte della " dirigenza" del gruppo FlNlNVEST e cioe' da Silvio Berlusconi.
Tale conclusione era ulteriormente confortata:
- dalla esistenza, all'epoca dei fatti, di una elevatissima quantita' di danaro contante e di fondi non contabilizzati nell'ambito del gruppo, gestita su disposizione di Silvio Berlusconi.
- dalle anomale modalita' di movimentazione di tale danaro per una destinazione che non era stato possibile accertare;
- dalla significativa concomitanza fra il pagamento delle due tranches di tangenti Videotime ( 12 giugno 1989 e settembre 1989 ) e le date di emissione di due assegni, da 1 miliardo ciascuno, da Istifi;
- dalla mancata allegazione, da parte degli imputati, di circostanze idonee a dimostrare la effettiva destinazione finale delle predette somme - ammontanti a decine di miliardi-;
- dalla inverosimiglianza delle giustificazioni fornite da Scabini secondo cui- quelle cospicue movimentazioni di danaro rispondevano ad imprecisate esigenze personali di Silvio Berlusconi;
- dalla verosimiglianza, in assenza di altra plausibile giustificazione, della ipotesi che un meccanismo cosi' articolato e complesso, facente capo a Silvio Berlusconi, fosse diretto ad impedire ovvero a rendere estremamente difficoltoso la ricostruzione dei passaggi di danaro e, quindi, funzionale all' occultamento di sopravvenienze ed al pagamento di tangenti.
Dai richiamati elementi di prova, il Tribunale ha conclusivamente tratto il convincimento della responsabilita' di Silvio Berlusconi.
Ed invero:
- il pagamento delle tangenti era certo;
- le somme di danaro all'uopo impiegate provenivano dalla Fininvest;
- il pagamento era stato effettuato, per tutte le tre verifiche, da Sciascia Salvatore il quale aveva ammesso di essere stato all'uopo autorizzato dalla dirigenza del gruppo;
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- la dirigenza del gruppo Fininvest, indicata da Sciascia, era individuabile, per ammissione di Paolo Berlusconi, unicamente in quest'ultimo e Silvio Berlusconi;
- doveva ritenersi provato che Paolo Berlusconi non avesse autorizzato Sciascia;
- I' autorizzione era, quindi, venuta da altro soggetto della dirigenza del gruppo Fininvest e, cioe', da Silvio Berlusconi, tenuto altresi' conto che, all'epoca, Paolo Berlusconi si occupava esclusivamente della gestione di fondi neri di Edilnord, fondi provatamente non utilizzati per il pagamento delle tangenti Mondadori, Mediolanum e Videotime.
d) la vicenda del " passi" di Palazzo Chigi:
Il Tribunale, pur dando atto della irrilevanza dell'episodio a seguito della ammissione di Berruti di essersi recato a Palazzo Chigi la sera dell'8 giugno 1994, ha tuttavia rilevato che il ritrovamento del predetto passi nell'agenda sequestrata dimostrerebbe che:
a) Berruti si era recato a Palazzo Chigi per incontrare Silvio Berlusconi;
b) I'incontro era effettivamente avvenuto;
c) Berruti non aveva deliberatamente riconsegnato il " passi" in uscita da Palazzo Chigi al fine di nascondere l'avvenuto incontro con il Presidente del Consiglio;
d) Berruti era, quirldi, uscito dal predetto Palazzo da altra uscita riservata, accompagnato da qualcuno, allontanandosi, quindi con " il passi in tasca".
e) "questo qualcuno non poteva che essere Silvio Berlusconi"
La prova dell'ingresso di Berruti a Palazzo Chigi, nella prospettazione accusatoria, dava inoltre luogo ad una grave presunzione che l'intervenuto colloquio tra Berruti e Berlusconi avesse avuto ad oggetto la necessita' di organizzare un depistaggio delle indagini sulle tangenti versate alla G.d.F. in occasione della verifica Mondadori.
e) la qualificazione giuridica dei fatti: ( dazioni Videotime- Mondadori e Mediolanum ):
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Il Tribunale, premesse alcune considerazioni di carattere generale sui caratteri differenziali fra concussione e concussione, ha qualificato tutti gli episodi contestati agli imputati ( Videotime, Mondadori, Mediolanum e Telepiu') come corruzione propria.
Ha ritenuto innanzittutto inverosimile la versione dei finanzieri secondo cui i pagamenti costituissero omaggi di cortesia, versione contrastata, tra l'altro, dalle dichiarazioni di Tanca, Giovannelli e Sicuro.
Ha, poi, confutato la tesi di Sciascia di essere stato vittima di una concussione per costrizione, contraddetta:
- dalle dimensioni del Gruppo Fininvest, secondo gruppo italiano, tale da escludere qualsiasi situazione di sudditanza nei confronti della G.d.F.;
-dai consolidati rapporti di cortesia e di collaborazione esistenti tra Fininvest e G.d.F.,
- dalle ammissioni di Silvio Berlusconi di essere stato in grado di resistere ad eventuali richieste concussive,
- dai ripetuti interventi di Berlusconi, nei confronti del Ministro Formica, per raccomandare Luigi Verzellesi, per agevolare Luigi Koelliker e per conseguire il trasferimento di Tripodi e dell'ispettore Capitanucci, a seguito di un tentativo di concussione in danno della Fininvest;
- dalle stesse dichiarazioni di Tanca e Ballerini, con riferimento alle iniziative assunte per conseguire le indebite somme di danaro;
- dalla inverosimiglianza delle dichiarazioni di Sciascia in ordine modalita' del colloquio intercorso con Tanca, in relazione alla verifica Mondadori;
- dai rapporti di amicizia esistenti tra Sciascia ed il M.llo Licheri, con riferimento alla verifica Videotime;
Ha, infine, esaminato, disattendendola, la versione difensiva di una qualificazione giuridica dei fatti come concussione per induzione o come corruzione impropria.
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f) la imputazione di favoreggiamento personale ( capo D) ascritta a Berruti Massimo
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h) La posizione di Zuccotti Alfredo ( capo A: tangente Mediolanum, tra il gennaio e l'aprile del 1992 ):
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I MOTIVI DI APPELLO:
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano hanno proposto appello il P.M. ed i difensori di Zuccotti Alfredo, Sciascia Salvatore, Berlusconi Silvio, Berruti Massimo Maria, Capone Giuseppe, Nanocchio Francesco ed Arces Giovanni.
A) * Il P.M. si e' doluto della mancata applicazione ad Arces Giovanni, Capone Giuseppe e Nanocchio Francesco della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 31 c.p., trattandosi di delitti commessi da pubblici ufficiali in violazione dei doveri del loro ufficio.
Ha altresi' richiesto la condanna di Berlusconi Silvio, Sciascia Salvatore e Zuccotti Alfredo alla pena accessoria della incapacita' temporanea di contrattare con la P.A., ai sensi dell'art. 32 quater c.p., avendo tali imputati commesso il fatto a vantaggio dell'attivita' imprenditoriale ( o comunque in relazione ad essa ) delle societa' del gruppo Fininvest interessate ai controlli della G.d.F.
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Omesse le pag. 38-.56 .
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20) - la concessione del beneficio della non menzione;
L'appellante si e' doluto, da ultimo, del silenzio argomentativo della sentenza di primo grado in ordine all'ingiustificato diniego del beneficio della non menzione della condanna, in presenza dei presupposti di legge.
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(I motivi di appello di Berlusconi)
G) * La difesa di Berlusconi Silvio ( Avv.ti G. De Luca ed E. Amodio ) ha chiesto:
a) in via preliminare:
1) declaratoria di nullita' della sentenza e del giudizio di primo grado per la mancata rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato in occasione della fissazione del dibattimento, innanzi al nuovo Collegio, ai sensi del combinato disposto degli art. 525 co. 2, 178 lett. c e 604 co.4° c.p.p.;
2) declaratoria di nullita' della sentenza e del giudizio di primo grado per non essere stata riunita al procedimento principale la posizione del generale Cerciello, ai sensi del combinato disposto degli art. 178 lett. c), 17, 18, 604 co, 4° c.p.p.;
3) I'annullamento della sentenza gravata, previa dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 24 co. 1° c.p.p.
b) in via istruttoria:
- la rinnovazione parziale deel dibattimento;
c) nel merito:
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- I'assoluzione dell'imputato da tutti i reati contestati perche' il fatto non sussiste owero per non avere commesso il fatto.
A sostegno del gravame sono stati proposti 9 articolati motivi:
1) erroneita' dei criteri di valutazione della prova applicati dal Tribunale:
Con il primo motivo, I'appellante si e' doluto dei criteri di valutazione della prova seguiti dal Tribunale, deducendo che tale Giudice, a fronte di un vuoto probatorio e prescindendo, quindi, da qualsiasi certezza processuale, aveva ritenuto di poter fondare il giudizio di colpevolezza su semplici ipotesi o congetture, seguendo una " assurda logica del preferibile", cosi' finendo per elevare a rango di certezza processuale una ipotesi" allorquando la stessa rappresentava "I'unica spiegazione possibile o immaginabile di fatti storicamente accertati", ovvero non risultava contrastata da altra " spiegazione alternativa logica e credibile" che solo gli interessati potevano fornire.
2) Nullita' delle ordinanze del 20 gennaio 1997 e 5 febbraio 1997 con la quale il Tribunale, con la partecipazione del giudice gia' astenutosi, ha fissato la data del dibattimento davanti al nuovo Collegio e disatteso, poi, la eccezione di nullita' della vocatio in iudicium dell'imputato;
Con un secondo motivo l'appellante, impugnando le ordinanze ;dibattimentali 20 gennaio e 5-2-1997, ha eccepito la nullita' della sentenza ex art. 178 lett c) e 604 c.p.p.
Ha, in proposito rilevato che:
a) alla udienza dibattimentale del 20 gennaio 1997, il Presidente dell'originario collegio giudicante, dopo avere dato atto della intervenuta sostituzione di un giudice a latere, aveva dato lettura di una dichiarazione con la quale- a seguito della ordinanza 4-11-96- ( con la quale la Corte di appello di Milano aveva rigettato l'istanza di ricusazione proposta nei suoi confronti da parte di taluni imputati-) si era astenuto ed aveva rinviato l'udienza, innanzi a nuovo Collegio, al 5 febbraio 1997;
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b) il rinvio del processo alla nuova udienza non era stato, pero', seguito dalla rinnovazione della citazione a giudizio nei confronti di Silvio Berlusconi, assente, e degli altri imputati, parimenti assenti o contumaci.
c) con ordinanza del 5 febbraio 1997, il Tribunale, nella nuova composizione, aveva respinto la eccezione di nullita' della vocatio in iudicium sul rilevo che gli avvisi dati in udienza ai difensori sostituivano le citazioni per tutti gli imputati che erano comparsi o dovevano considerarsi presentl,
d) il Tribunale, nella nuova composizione, aveva inoltre omesso di dichiarare la contumacia di Silvio Berlusconi.
Cio' premesso l'appellante ha dedotto che:
1) la mancata rinnovazione del dibattimento, previa rinnovazione della citazione a giudizio degli imputati non presenti in udienza, costituiva lesione del diritto di difesa ed integrava una nullita' assoluta ex art. 178 lett. c) c.p.p., non ess~n~o stato l'imputato regolarmente citato in giudizio;
2) parimenti lesiva del diritto di difesa doveva ritenersi la mancata dichiarazione di contumacia di Berlusconi, cosi' privato delle garanzie difensive riservate dal codice di rito agli imputati contumaci
3) Nullita' dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha disposto la separazione della posizione del coimputato Cerciello, in violazione del prowedimento del Primo Presidente del Tribunale di Milano che dichiarava la inefllcacia della pregressa separazione di tale posizione:
Con un terzo motivo l'appellante ha eccepito la nullita' della ordinanza dibattimentale 23-6-1997 e la conseguente nullita' della sentenza ex art. 604 c.p.p.
Ha, in proposito, premesso che:
a) a seguito della astensione del Presidente dell'originario collegio giudicante, il primo Presidente del Tribunale, con provvedimento del 31 maggio 1997, ex art. 42 2° co. c.p.p., aveva dichiarato, tra l'altro, la inefficacia della ordinanza dibattimentale 18 settembre 1996 con la quale era stata disposta la separazione della posizione del generale Giuseppe Cerciello;
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b) all'esito di tale decreto, il Tribunale di Milano aveva, quindi, citato a comparire in udienza, per la data del 23 giugno 1996, il predetto Cerciello, al fine di provvedere alla riunione dei due procedimenti;
c) a causa del legittimo impedimento ( per malattia ) addotto dal Cerciello, il Tribunale, con ordinanza del 23 giugno 1997, aveva quindi deciso di non riunire la posizione di tale imputato al procedimento principale, sul rilievo che la riunione avrebbe pregiudicato la rapida definizione del processo, fissando, per Cerciello, un separato procedimento;
d) con successiva ordinanza, in pari data, il Tribunale aveva disatteso la eccezione di nullita' del pregresso provvedimento per inottemperanza a quanto ordinato dal Primo Presidente del Tribunale, rilevando che l'irnpedimento addotto dal generale Cerciello costituiva fatto soprawenuto al decreto presidenziale che si poneva come " causa di separazione" della sua posizione.
Ha, quindi, dedotto che:
1) la ordinanza con la quale era stata disposta nuovamente la separazione della posizione di Cerciello, era affetta da nullita', sotto il duplice profilo:
* della illegittima sovrapposizione del giudizio espresso dal Tribunale su quello, contrario, del Primo Presidente del Tribunale, con conseguente violazione della competenza fimzionale di quest'ultimo a decidere sulla efficacia degli atti compiuti dal precedente collegio giudicante ex art. 42 c.p.p.;
* della riconferma, in buona sostanza, della efficacia di un provvedimento di separazione che era stato gia' definitivamente dichiarato inefficace dal Primo Presidente del Tribunale di Milano;
2) dalla nullita' della ordinanza 23 giugno 1997 ne discendeva quella della sentenza, ex art. 604 c.p.p.
4) la incompetenza territoriale dell'A.G. di Milano:
con un quarto motivo di gravame, l'appellante ha riproposta la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, gia' disattesa dal G.I.P. nel corso dell'udienza preliminare e dal Giudice di primo grado.
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Si e' doluto che:
a) con ordinanza del 26 gennaio 1996, il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale proposta tempestivamente dalle difese, sul rilievo che:
* il primo delitto di corruzione contestato ( Videotime ) doveva ritenersi consumato nel luogo in cui era stata accettata dal P.U. la promessa di danaro;
* non risultava provato che, in relazione a tale episodio, vi fosse stata una promessa o una accettazione anteriori alla dazione delle somme, awenuta sicuramente a Milano, in un esercizio commerciale;
* la competenza del Tribunale di Milano discendeva altresi' dalla applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p;
b) con successiva ordinanza del 5-2-1997, il Tribunale, nella nuova composizione, aveva poi dichiarata preclusa, ex art. 491 c.p.p., la eccezione di incompetenza reiterata dalla difesa in tale udienza, rilevando che " le questioni di incompetenza non possono essere riproposte innanzi a questo Collegio.. E' pacifico in atti che davanti a questo Tribunale, nell'attuale composizione, non e' stata accertata per la prima volta la costituzione delle parti. ".
A sostegno della eccezione ha dedotto che:
1) appariva incontestato che il primo episodio di corruzione, contestato agli imputati, fosse quello relativo alla cd. tangente " Videotime";
2) ai fini della competenza territoriale occorreva, quindi, accertare il luogo di consumazione di tale reato e, piu' precisamente, quello in cui era awenuta l'illecita pattuizioni tra privato e P.U,
3) dalle dichiarazioni rese gia nel corso delle Indaglnl dal militari che avevano eseguito la predetta verifica risultava chiaramente che tale accordo era avvenuto in territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza,
4) i predetti militari avevano, infatti, concordemente riferito che la richiesta e la accettazione del danaro erano awenute nel corso di uno dei colloqui, svoltisi durante le operazioni di verifica presso la sede della societa' in Cologno Milanese, mentre la dazione di danaro - irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale- era avvenuta, al termine della verifica, in un ristorante nei pressi Milano.
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5) In particolare, il M.llo Licheri, aveva riferito che: a) nel corso della verifica vi erano stati colloqui tra Sciascia ed i militari della pattuglia (".. il dr. Sciascia... a titolo di cortesia.. faceva delle apparizioni fugaci presso il locale adibito a verifica.. ed approfittava quindi di tali occasioni per informarsi, in maniera del tutto generica, se l'esame documentale avesse evidenziato problemi.."), b) la dazione di danaro era avvenuta solo al termine della verifica (".. il dr. Sciascia mi consegno'un pacco contenente lire 50 milioni in contanti..");
6) da tali dichiarazioni poteva, quindi, desumersi che proprio nel corso di uno dei predetti colloqui fosse stata avanzata la richiesta di danaro, accettata dallo Sciascia;
7) tale conclusione era stata confortata anche dalle analoghe dichiarazioni rese:
a) dal m.llo De Gennaro il quale aveva riferito che " le operazioni di verifica erano quotidianamente seguite... dal ..dott. Zambaiti. Talvolta ed in maniera molto rapida, il dr. Sciascia Salvatore... faceva delle apparizioni fugaci presso il locale adibito alla verifica... Al termine della verifica, in due circostanze diverse, il Capo pattuglia, m.llo Licheri, mi consegno'la somma di.. 30 rnilioni con riferimento alla verifica Videotime".
b) dal M.llo Sicuro il quale aveva riferito che " al termine della verifica, in 2 circostanze diverse, il capo pattu~lia Maresciallo Licheri mi consegno' la sornma complessiva di 30 milioni..."
8) proprio perche' il pranzo nel ristorante rnilanese - ove era stato versato il danaro- era avvenuto soltanto al termine della verifica, doveva ritenersi confermato che l'accordo tra i rnilitari e lo Sciascia fosse awenuto in precedenza, nel corso della verifica e, quindi, presso la sede della societa'.
5) la insussistenza del reato di corruzione per difetto di un accordo corruttivo e dell'atto contrario ai doveri dei militari della G.d.F.. con riferimento alle Verifiche Videotime, Mediolanum e Mondadori:
Sulla premessa che il delitto di cui all'art. 319 c.p. presuppone la individuazione di un atto amministrativo, ben individuato nel suo oggetto e nella sua portata, atto contrario ai doveri d'ufficio del P.U. ed oggetto di mercimonio, I'appellante ha censurato il giudizio espresso dal Giudice di prime cure secondo il quale ad integrare il predetto
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reato e' sufficiente un " qualsiasi comportamento del P.U. che contrasti in qualche modo con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che violi i doveri di imparzialita' o onesta'", integrato, nella specie, dalla voluta superficialita' ed incompletezza degli accertamenti compiuti dai militari della G.d.F., " per cio'solo compravenduti"
Ha, in proposito, rilevato che:
- dal tenore letterale dell'art. 319 c.p. emerge chiaramente l'elemento della finalizzazione del mercimonio al compimento di " atti" contrari ai doveri di ufficio e non alla generica promessa e accettazione di una non individuata attivita' connessa alla posizione di soggetto pubblico;
- dalla ratio della norma- diretta a prevenire le illecite compravendite degli atti di ufficio - si trae conferma che il reato di corruzione propria presuppone il compimento di un preciso atto contrario ai doveri dell'ufficio e non una qualsiasi generica attivita' del soggetto pubblico interferente, in qualche modo, sul compimento di tale atto;
- nella specie, al di la' di un generico riferimento ad una asserita superficialita' e celerita' da parte dei militari della G.d.F., soltanto per la verifica Videotime, era stato individuato, dal Tribunale, come specifico atto contrario ai doveri di ufficio, la mancata evidenziazione, da parte dei verbalizzanti, dei sospesi di cassa e la mancata estensione degli accertamenti " agli artisti".
Per le verifiche Mondadori e Mediolanum, il Tribunale non aveva, invece, individuato alcun specifico atto contrario ai doveri di ufficio, posto in essere dai militari;
- I'ammontare delle somme corrisposte in occasione delle tre verifiche era cosi' poco significativo da far fondatamente presumere che la dazione non costituisse il prezzo dei favori ricevuti;
- in nessuno degli episodi contestatl poteva ravvisarsi un accordo corruttivo, un interesse della societa' verificata alla illegittima dazione di danaro e, soprattutto, il compimento, da parte dei militari della G.d.F., di un atto contrario ai doveri di ufficio, come innanzi precisato.
Ed invero:
A) con riferimento alla verifica Videotime
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- non poteva condividersi il giudizio del Tribunale secondo cui risultavano " ben evidenti i motivi per cui era interesse di Videotime l'esborso della cifra richiesta..; irregolarita' quali i sospesi di cassa non sono state evidenziate. E se e' anche vero che lo scoperto durava pochissimi giorni e veniva subito regolarizzato, non si puo' trascurare il fatto che dei sospesi si sono verificati ( il 10-3-1989 per 500 milioni ed il 12-6-1989 per 1 miliardo) proprio nel corso della verifica ( iniziata il 7-3-1989 e terminata il 12-6-1989 ..... Un controllo meno superficiale avrebbe evidenziato l'esistenza di numerosi sospesi di cassa, quantomeno quelli realizzati nel corso della verifica. Evidentemente si e' omesso il primo esame da compiere in caso di verifica: I'esame della cassa";
- in contrario, tale verifica, lungi dall'essere stata superficiale, era stata condotta in maniera ineccepibile in quanto:
a) si era protratta per oltre tre mesi e, quindi, oltre il termine ( 2 mesi ) assegnato dal regolamento interno della G.d.F. per la esecuzione di verifiche;
b) si era conclusa con la ripresa a tassazione di riievanti importi;
c) il secondo dei due sospesi di cassa, individuati dal Tribunale, era avvenuto il giorno stesso in cui era stato sottoscritto il p.v. di constatazione, con la conseguenza che per i militari sarebbe stato materialmente impossibile accertarlo, posto che le verifiche fiscali, di norma, cessavano alcuni giorni prima della sottoscrizione del .v. di constatazione;
d) il controllo della cassa non costituiva affatto il momento essenziale della verifica;
e) gli eventuali sospesi di cassa non rimanevano, inoltre, presso la societa', ma nella cassa centrale Istifi da cui usciva il contante; il conto corrente di corrispondenza Istifi\Videotime ( conto Fininfra ) era stato, del resto, sottoposto a scrupoloso controllo;
f) i sospesi di cassa non incidevano, in alcun modo, sulla regolarita' del bilancio e non costituivano alcuna irregolarita' contabile;
- era, quindi, da escludere un interesse della societa' a conseguire favori da parte dei militari, con riferimento ai predetti sospesi di cassa;
- neppure appariva corretto inferire un interesse di Videotime al mercimonio, dalla mancata estensione degli accertamenti della G.d.F. agli " artisti". Ed invero:
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a) i rapporti Videotime-artisti erano gestiti da altra societa', la R.T.I. non sottoposta a verifica;
b) i militari non avrebbero potuto, di loro iniziativa, estendere la verifica a terzi distinti da Videotime.
B) Con riferimento alla verifica Mondadori:
- non poteva condividersi il giudizio del Tribunale secondo cui la esistenza dell'accordo corruttivo e dell'atto contrario ai doveri di ufficio emergeva dalle dichiarazioni del col. Tanca il quale si era limitato, invece, a richiamare le regole seguite " per addomesticare le verifiche": tutte le volte in cui veniva versato danaro da parte degli imprenditori " di fatto i contribuenti venivano favoriti, per esempio, procedendosi a controlli a campione, che in realta' non erano affatto casuali, ma ben mirati".
- parimenti censurabile era il giudizio del Tribunale secondo cui appariva evidente che i militari della pattuglia verificatrice Mondadori avessero posto in essere " comportamenti superficiali, per cio'solo ricompensati", senza che necessariamente fossero state "nascoste irregolarita' effettivamente scoperte o scopribili".
-in contrario:
1) le dichiarazioni rese da Tanca non avevano in realta' nulla a che vedere con la verifica Mondadori, ma riguardavano altre verifiche condotte dal Nucleo di P.T. di Milano;
2) Tanca, in ordine alla verifica Mondadori, aveva precisato: " non ho mai saputo niente; non ho saputo niente dal mese di luglio...; non l'ho seguita in quei venti giorni in cui sono stato al reparto e non l'ho seguita dopo perche' sono andato via";
3) la verifica Mondadori era stata compiuta in modo assolutamente ineccepibile, come confermato dal Col. Bizzarri ("... avevano svolto tutti i controlli che dovevano essere fatti al bilancio.., conto fondo ammortamenti, il conto partecipazioni societa' collegate e controllate, il conto costi e spese pluriennali... non e' stato omesso il controllo di alcuna posta di bilancio....; non c'e' stato nulla di anomalo nei rapporti tra verificatori e impresa verificata..."), dal M.llo Ballerini (".. la verifica si e' svolta regolarmente senza alcun favoritismo nei confronti della societa'..") e dr. Giovanni Puerari, direttore amm. Mondadori;
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4) la verifica era durata dal 9 luglio al 31 dicembre 1991 e, quindi, per 5 mesi e si era conclusa con la ripresa a tassazione di alcuni importi;
5) Mondadori non aveva mai avuto sospesi di cassa ( cap. Martino );
C) Con riferimento alla verifica Mediolanum:
- non appariva corretta la conclusione del Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non avendo tale Giudice individuato alcun atto contrario ai doveri d'ufficio oggetto del mercimonio e non avendo neppure accertato elementi a sostegno di una superficialita' dell'accertamento da parte dei verificatori
- anche tale verifica, come riferito, dal M.llo Morabito,dal M.llo. Gilardino e dal dr. Flavio Rossi si era, infatti, svolta in modo ineccepibile, senza alcun favoritismo ed in modo scrupoloso, con accertamenti che si erano protratti per oltre tre mesi.
- neppure poteva condividersi il giudizio del Tribunale secondo cui " la voluta e pilotata superficialita' esisteva comunque nel momento in cui, prima del termine della verifica, si ricevevano somme in contanti, evidentemente provenienti dal nero di quella societa' o- al piu'- di altra societa' collegata e non si svolgeva nessun approfondimento per risalire alla provenienza della somma e al modo di formazione dei fondi occulti. Ne' e' pensabile che proprio un appartenente alla G.d.F. non si sia posto il problema della provenienza di somme non trascurabili in contanti..."),
- in contrario doveva rilevarsi che:
1) nella vicenda in esame, cosi' come per le verifiche Videotime e Mondadori, la dazione di danaro era awenuta non gia' nel corso ma al termine della verifica;
2) lo stesso Tribunale aveva poi escluso che il danaro utilizzato per le tangenti provenisse da fondi neri delle societa' verificate.
3) appariva paradossale la tesi secondo cui doveva addebitarsi ai militari di non avere indagato sulla provenienza delle somme versate quale pretium sceleris.
6) La qualificazione dei fatti come reato di concussione per induzione, relativamente alle verifiche Videotime. Mediolanum e Mondadori;
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L'appellante ha dedotto che il Tribunale era incorso in una erronea qualificazione giuridica dei fatti escludendo che le dazioni in occasione delle 3 verifiche fossero frutto di condotte concussive .
Ha, in proposito, rilevato che ai fini della sussistenza del delitto di concussione per induzione:
a) non occorreva necessarlamente una situazlone nella quale il pnvato nutrisse timore nei confronti del P.U., essendo sufficiente uno stato di soggezione psicologica del soggetto passivo;
b) per integrare tale atteggiamento non era necessario che la p.o. fosse posta di fronte " a qualcosa di spaventoso, intollerabile o ineluttabile";
c) la condotta incriminata non era vincolata a forme tassative e poteva essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, mediante tacita suggestione, ammissioni o silenzi ed anche se " la vittima ha la convinzione di adeguarsi ad una prassi ineluttabile".
Ha altresi' escluso che potessero assumere rilievo, per escludere il predetto stato psicologico di soggezione delle p.o.:
- le dimensioni del Gruppo Fininvest, trattandosi di fatto inidoneo a dimostrare, ex se, la posizione paritaria tra Fininvest e G.d.F.;
- la ritenuta esistenza di stretti rapporti tra G.d.F. e Gruppo Fininvest, avvalorata, secondo il Tribunale, da episodi storicamente travisati (- l'areo messo a disposizione di un sottufficiale della GdF per recapitare a Roma alcuni documenti e, in realta', secondo quanto riferito dal col. Tanca, utilizzato da un dipendente Fininvest per soddisfare una richiesta urgente di acquisizione documentale proveniente dalla Procura di Roma, dipendente accompagnato necessariamente da un sottufficiale della G.d.F., trattandosi di documentazione sequestrata -) o di scarso rilievo ( manifestazioni di cordialita' e collaborazione tra Berruti e Tanca, tessere per lo stadio, assunzione di 4 ex finanzieri presso la Fininvest -);
- gli asseriti interventi operati da Silvio Berlusconi presso l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con riferimento agli episodi Verzellesi e' Koelliker, trattandosi, tra l'altro, di interessamenti non andati a buon fine non essendo riusciti ad impedire la emanazione del decreto Formica sull'aumento dell'aliquota IVA ( emanato nel maggio
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1991 ) ed a far conseguire a Verzellesi la desiderata nomina a Direttore del Dipartimento delle Entrate;
- l'episodio Capitanucci-Tripodi, difettando, in atti, qualsiasi prova di un interessamento della Fininvest presso il Ministero delle Finanze, per ottenere il trasferimento dei due'che avrebbero tentato di concuterla.
L'appellante ha, inoltre, rilevato che le risultanze istruttorie acquisite- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- dimostravano, univocamente, che le dazioni di danaro ai finanzieri fossero frutto di concussione per induzione.
Tale conclusione doveva ritenersi confortata:
- dalla acclarata esistenza di una diffusa prassi di illegalita' che, all'epoca dei fatti, aveva interessato tutti i livelli del Nucleo di P.T. della G.d.F. di Milano;
- dalle sostanziali ammissioni di tutti i finanzieri che avevano eseguito le verifiche in questione in ordine al contesto di sostanziale abitudinarieta' di percezione di tangenti (- Lichesi: " quando sono arrivato al sesto Gruppo ho visto che esisteva una certa procedura e ho dovuto adeguarrni.... a favorire offerte da parte dei soggetti verificati..";- Ballerini: " il sistema di dazione di danaro... non l'ho certo inventato io e non ho fatto altro che... adeguarmi..."- Gilardino: " sotto il comando di Tanca... si ebbe un maggiore lassismo nei vari controlli nei nostri confronti per cui fu piu' facile per noi accettare regali e spesso spartirli con gli stessi comandanti.."; Massimano: " le imprese erano sottoposte ad una forte pressione da parte degli appartenenti al Nucleo di P.T...");
- dalla sentenza- acquisita agli atti- della S.C. in data 18-9-1997 secondo cui: " emergono prepotentemente gli elementi costitutivi della concussione caratterizzati.. dalla ricorrenza dello stato di soggezione del cittadino.. a quello che appariva l'ufficio, nella sua interezza ( pressoche' tutti i settori del nucleo di P.T. milanese)";
- dalla sentenza- parimenti acquisita agli atti- emessa dalla Corte di Appello di Brescia che aveva riconosciuto colpevoli di concussione, in relazione a numerose verifiche svolte a partire dagli inizi degli anni 90, gli stessi finanzieri Capone, De Gennaro, Sicuro, Spazzoli, Morabito e Licheri- coinvolti nelle vicende in esame e definiti dalla Corte Bresciana " veri e propri professionisti della tangente";
- dalla particolare durata delle verifiche Videotime ( 3 mesi e 5 giorni ), Mondadori ( 4 mesi e 4 giorni ) e Mediolanum ( 2 mesi e 18 giorni );
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- dalla entita' delle somme corrisposte ai finanzieri.
L'appellante ha, inoltre, escluso che potessero assumere valenza probatoria, ai fini della qualificazione dei fatti come corruzione, gli elementi valorizzati dal Tribunale e, piu' precisamente:
A) Con riferimento alla verifica Mondadori:
1) la dichiarazione del colonnello Tanca in ordine alle modalita' di svolgimento
delle verifiche .
Ed invero tale ufficiale aveva espressamente negato di essere a conoscenza delle concrete modalita' della verifica Mondadori (".. non ho mai saputo niente...; non l'ho seguita...").
Non risultava inoltre provato che nel corso di tale verifica, la societa' avesse beneficiato di quei controlli a campione o di benevole interpretazioni di norme tributarie, indicati dal Tanca come strumenti utilizzati dalla G.d.F. per " ammorbidire" le verifiche;
2) I'atteggiamento tenuto da Sciascia a fronte delle larvate minaccie indirizzategli dal colonnello Tanca in occasione nella verifica Mondadori (- di fronte alle richieste di Tanca che gli chiedeva piu' soldi Sciascia aveva esortato il suo concussore ad accontentarsi di quanto gli offriva, minacciando, a sua volta, in difetto, di andarsene-).
Ed invero la versione di Sciascia non appariva incompatibile con lo schema della concussione e non valeva a dĦmostrare la mancanza di una soggezione al P.U.
La sua reazione a Tanca non rappresentava, infatti, un atto di imposizione su P.U. ma, piu'ttosto, la naturale manifestazione di esasperazione di una persona sottoposta a reiterate ed indebite pressioni nel corso di una lunga verifica.
B) con riferimento alla verifica Videotime:
1) i rapporti di stretta amicizia intercorsi, all'epoca, tra Sciascia e Licheri, incompatibili con un atteggiamento intimidatorio di quest'ultimo.
Ed invero, Sciascia non aveva mai affermato di essere amico di Licheri.
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Solo quest'ultimo aveva affermata l'esistenza di rapporti cordiali con Sciascia ed aveva riferito di essere stato informato dall'ufficio di Sciascia circa le sue condizioni di salute allorquando quest'ultimo era stato ricoverato per proplemi cardiaci,
In ogni caso le richieste concussive di Licheri non erano state effettuate a titolo personale ma per una'prassi concussiva generalizzata in auge, all'epoca, presso il Nucleo di P.T. della G.d.F. di Milano Sciascia, quindi, non aveva mai ncevuto, da Licheri, minacce o intimidazioni personali, incompatibili con i loro rapporti di cordialita'.
Lo stato di soggezione di Sciascia nei confronti del P.U. era, in ogni caso, dimostrato dalla causale della richiesta avanzata da Licheri: la estensione della verifica, durata oltre 3 mesi, anche ai rapporti intercorsi con tutti gli artisti, con grave pregiudizio per la societa' per la inevitabile paralisi dell'attivita' arnministrativa e la conseguente compromissione della sua irnmagine.
2) I'evidente interesse di Videotime a corrispondere danaro ai finanzieri perche' nella societa' vi erano sospesi di cassa e per evitare la estensione della indagine ai rapporti con gli artisti.
In contrario, per le considerazioni gia' innanzi svolte, doveva escludersi un interesse della societa' ad addomesticare tale verifica in quanto:
- lo scoperto non si trovava presso la societa' ma nelle casse Istifi,
- i sospesi avevano durata limitata sicche' ia loro traccia cartolare scompariva appena la somma rientrava in cassa;
- i sospesi non incidevano sulla regolarita' di bilancio; i sospesi accertati dal tribunale erano soltanto 2, uno dei quali verificatosi il 12 giugno 1989 e cioe' lo stesso giorno della sottoscrizione del verbale di verifica, con conseguente impossibilita' di un suo accertamento da parte dei militari della G.d.F.
- era altresi' da escludersi qualsiasi preoccupazione della societa' per la estensione della indagine ai rapporti con gli artisti che, essendo gestiti da altra societa', la R.T.I., non potevano essere oggetto della verifica in corso a Videotime ma, tutto al piu', di altra verifica separata non espletabile di propria iniziativa dalla pattuglia dei verificatori,
C) Con riferimento alla vicenda Mediolanum:
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la sola circostanza che tutta la vicenda si fosse " svolta in maniera assolutamente tranquilla, quasi scontata, senza minacce o prevaricazioni In contrario:
- ad integrare il delitto di concussione per induzione non era necessario un vero e proprio comportamento minaccioso o prevaricatore del P.U.;
- lo stesso Paolo Berlusconi aveva riferito di sollecitazioni rivolte dal M.llo Gilardino a Sciascia finalizzate ai pagamenti precisando che il sottufficiale aveva prospettato " una serie di difficolta' che avrebbero potuto allungare i tempi della verifica" ( int. P. Berlusconi p. 16 ud. 29-7-94 );
- Rossi Paolo, direttore amministrativo della Mediolanum, aveva confermato che i finanzieri avevano tenuto un comportamento arbitrariamente dilatorio (" secondo me erano stati acquisiti probabilmente gia' da un po' di tempo degli elementi piu' che sufficienti, erano stati visti i documenti, a mio awiso su certi documenti ci sono tornati magari 2 o 3 volte" )- esame Rossi 16-10.96, p. 60-;
7) la insussistenza di una autorizzazione generalizzata, da parte dell'imputato, alle dazioni di danaro per le verifiche Videotime, Mediolanum e Mondadori:
La difesa di Silvio Berlusconi si e' inoltre doluta che il Tribunale, con motivazione viziata da illogicita' ed incongruenze, aveva riconosciuto il concorso morale dell'imputato nei reati contestatigli, fondando il proprio convincimento su proposizioni errate, frutto di travisamento delle risultanze istruttorie e di una congerie di presunzioni, ritenendo che:
a) Salvatore Sciascia " non aveva un potere decisionale autonomo";
b) la decisione di autorizzare i pagamenti " non poteva che essere adottata dai vertici del gruppo" Fininvest;
c) per le dazioni non potevano " essere stati ultilizzati fondi non contabilizzati di Edilnord", come invece dichiarato da Paolo Berlusconi;
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e) per tali pagamenti potevano" essere stati utilizzati fondi non contabilizati facenti capo al gruppo",
f) doveva presumersi che Silvio Berlusconi avesse autorizzato le tre dazioni perche', essendo al vertice del gruppo e disponendo di una notevole quantita' di danaro, non era stato in grado di smentire la ipotesi accusatoria che per il pagamento delle tangenti aveva fatto ricorso al proprio patrimonio personale;
g) ai fini della responsabilita' dell'imputato non occorreva accertare se, quando ed in quale contesto era intervenuta l'autorizzazione ai pagamenti, " autorizzazione accordata una volta per sempre, in considerazione anche dell'automatismo che caratterizzava le verifiche, le richieste, gli accordi, i pagamenti".
Nessuna di tali proposizioni, ad avviso dell'appellante, appariva corretta.
Ed invero:
1) sul ruolo di Sciascia:
- pur essendo incontroverso che Sciascia avesse consegnato danaro, nelle tre verifiche, ai militari della G.d.F., doveva, invece, escludersi che lo stesso avesse riconosciuto, nel corso del giudizio, di essere privo, a tal fine, di un potere decisionale autonomo.
Tale imputato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non aveva mai dichiarato di " non avere mai consegnaĦo danaro di testa sua ed all'oscuro della dirigenza da cui dipendeva" e di essere stato, quindi, autorizzato, in occasione dei predetti pagamenti " dalla dirigenza del gruppo '
Sciascia, nel corso del proprio esame, non aveva invero mai fatto riferimento alla " dirigenza" del gruppo, ma si era lirnitato a dire che " per questioni di carattere delicato da trattarsi in modo riservato bisognava rivolgersi al dott. Paolo.... Mi recai dal dott. Paolo Berlusconi gli rappresentai la situazione e fu proprio in quella circostanza che ebbi la riprova che era proprio al dott. Paolo Berlusconi che bisognava fare riferimento anche per queste non certo simpatiche incombenze ".
Il Tribunale, per giungere alla diversa conclusione, aveva utilizzato non gia' dichiarazioni rese da Sciascia nel corso del giudizio, ma valutazioni espresse dal G.I.P. nelle sentenze 6-11-95 e 17-11-1995 (emesse a seguito di giudizio abbreviato nei
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confronti di Gilardino, Ballerini ed altri ), cosi' elevando le "parole" del GIP al rango di dichiarazioni dell'indagato;
2) sulla provvista Edilnord:
- Paolo Berrusconi, nell'ammettere di avere autorizzato personalmente Sciascia ai pagamenti, senza informarne il fratello Silvio, aveva confessato di avere all'uopo utilizzato fondi neri della Edilnord;
- Il fatto confessato da Paolo Berlusconi aveva trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni di Roncucci il quale aveva riferito di avere ricevuto da Pellegrini "negli anni 1998-1989-inizi 1990 del danaro accumulato con il sistema del pagamento in nero delle intermediazioni immobiliari" danaro versato, tra l'altro, a pubblici amministratori per le vicende relative ai comuni di Pioltello ( 800 milioni ) e Pieve Emanuele ( 1.350 rnilioni ) .
- La circostanza riferita da Roncucci aveva trovato pieno riscontro nell'accertamento giudiziale effettuato nei processi relativi ai fatti di Pioltello e Pieve E.
- La confessione di Paolo Berlusconi, confortata dalle dichiarazioni di Roncucci, aveva poi ricevuto ulteriore conferma dalla deposizione del teste Pellegrini, dirigente della Edilnord Commerciale il quale aveva riferito in dibattimento di avere effettivarnente accumulato, su autoriz7.~7ione di Paolo Berlusconi, fondi neri sulla vendita di imrnobili da lui custoditi in un armadio blindato dell'ufficio.
- Quest'ultimo aveva inoltre aggiunto di avere interrotto, nel gennaio 1990, la formazione del fondo extracontabile e di avere consegnato il saldo ( 200-300 milioni ) a Roncucci.
- Nonostante la predetta confessione e le collimanti dichiarazioni di Roncucci e Pellegrini, il Tribunale aveva, tuttavia, escluso che la provvista Edilnord fosse stata utilizzata per il pagamento delle tangenti in questione, traendone, quindi, il convincimento della falsita' della predetta confessione.
- A conforto di tale conclusione, il Giudice di primo grado, aveva posto tre considerazioni:
a) non risultava provato che Edilnord, quanto meno nell'ambito del presente procedimento e nel periodo in questione, avesse avuto disponibilita' di fondi neri;
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b) la formazione dei predetti fondi non era confortata da alcuna ricevuta, appunto o promemoria;
c) avendo Roncucci riferito che l'ultima consegna di danaro effettuata con i fondi neri Edilnord risaliva ai primissimi giorni di gennaio 1990, tale provvista non poteva essere stata utilizzata per i successivi pagamenti delle tangenti Mondadori ( dicembre 1991 ) e Mediolanum ( aprile 1992 ); tale prowista non poteva, inoltre, assumere rilievo neppure ai fini della tangente Videotime che era gia' stata pagata nel 1989, cioe' prima della consegna del predetto saldo.
Le argomentazioni del Tribunale, secondo l'appellante, apparivano, tuttavia illogiche e contraddittorie.
Ed invero:
- la esistenza dei fondi neri Edilnord doveva ritenersi accertata dai predetti elementi di prova;
- costituiva massima di esperienza, conferrnata dalla sequela delle vicende giudiziarie su " tangentopoli", secondo cui per i fondi extracontabili non veniva mai conservata alcuna documentazione;
- nessun e lemento di prova poteva trarsi dal fatto che Roncucci, esarninato come imputato in procedimento connesso, avesse negato di avere utilizzato fondi Edilnord per il pagamento di altre tangenti perche' ove avesse ammesso di avere utilizzato tali somme anche per le verifiche in questione, avrebbe rischiato di autoincriminarsi,
- dalla consegna del saldo da Pellegrini a Roncucci nei prirni giorni del gennaio 1990 non era corretto escludere che i pregressi fondi neri fossero stati utilizzati per il pagamento delle tangenti in questione,
- come confermato da Paolo Berlusconi e Roncucci Sergio, i due dirigenti del gruppo ( Pellegrini e Roncucci ) avevano, infatti, fornito, in epoche diverse, il danaro richiesto per il pagamento delle tre tangenti: Pellegrini prima del gennaio 1990 e, quindi, per la tangente Videotime; Roncucci dopo tale data per il pagamento delle tangenti Mondadori ( 130 rnilioni ) e Mediolanum ( 100 milioni ).
3) sull'autonomia operativa di Paolo Berlusconi:
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- il Tribunale aveva erroneamente disatteso la confessione di Paolo Berlusconi, negando che tale imputato avesse avuto autonomia operativa e fosse stato in grado, quindi, di autorizzare i pagamentl.
- in contrario, le risultanze istruttorie acquisite dimostravano la piena autonomia di Paolo Berlusconi, chiaramente emergente:
- dalle dichiarazioni dello stesso Paolo Berlusconi;
- dalle dichiarazioni di Sciascia il quale aveva ricordato che Paolo Berlusconi, n° 2 del gruppo e Presidente di Videotime, era intervenuto in piu' occasioni nelle questioni di carattere tributario del gruppo: una prima volta, alla meta' degli anni 80, per dirimere un contrasto, tra alcuni ammir~istratori del gruppo, sulla opporturnita' di effettuare il condono cd. " tombale"; successivamente, agli inizi degli anni 90, circa la convenienza di optare per il ravvedimento operoso, per la societa' Reteitalia;
- dalle dichiarazioni del teste Ennio Doris, amministratore delegato di Mediolanum, il quale nel riferire in ordine ai rapporti avuti con Paolo e Silvio Berlusconi, aveva ricordato che il primo era stato il suo " interlocutore diretto per quanto riguarda le decisioni di carattere econimico" e proprio con lui aveva tra l'altro concordato l'acquisto, attraverso Programma Italia, del 25 % di Mediolanum;
4) sulla provvista facente capo a Silvio Berlusconi:
- la sentenza del Tribunale, dopo avere accertato la esistenza di ingenti fondi nella disponibilita' di Silvio Berlusconi, aveva cercato di accreditare la ipotesi che dagli stessi fossero derivate le somme utilizzate per il pagamento delle tre tangenti, cosi' trascurando di:
a) considerare che i libretti di risparmio al portatore acqusiti dalla G.d.F. erano sicuramente di proprieta' personale di Silvio Berlusconi e dei suoi familiari e costituivano la cassa di farniglia e non certo fondi extracontabili o "in nero" delle societa' del gruppo;
b) prendere atto che non vi era traccia alcuna di esborsi fatti dai libretti per il pagamento di tangenti a pubblici amministratori, politici o partiti;
c) considerare che nessun argomento di prova poteva' trarsi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'imputato- non tenutovi- della destinazione delle sornme uscite dai predetti libretti;
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d) tenere presente che nessun argomento di prova a carico dell'imputato poteva trarsi dal sistema dei sospesi di cassa legati alla operativita' dei libretti al portatore detenuti dai componenti della famiglia Berlusconi fino al 1991 in quanto tale sistema, a differenza di quello imperniato sul prelievo diretto dai libretti, rivelava, ex se, la sua attitudine ad offrire la massima trasparenza delle relative operazioni, consentendo di ricostruire, passo a passo, sulla base della relativa documentazione contabile, ogni o'perazione. Tale sistema era stato quindi adottato proprio per consentire di ricostruire il rapporto tra cassa sociale e cassa familiare;
- meramente suggestiva appariva l'argomentazione del Tribunale in ordine alla concomitanza temporale tra due anticipazioni di cassa (- entrambe da 1 miliardo di lire, effettuate il 12-6-89 e 1'8-9-89) ed il pagamento delle tangenti alla pattuglia della verifica Videotime.
Ed invero - a prescindere dal rilievo che solo il primo sospeso ( 12-6-89 ) aveva interessato la cassa di Videotime - era assurdo ipotizare che per il pagamento di modesti importi ( 50 milioni nel giugno e 50 milioni nel settembre 1989 ) fossero stati prelevati ben 2 miliardi di lire, con una cosi' rilevante eccedenza rispetto al fabbisogno di " tangente", tale da escludere qualsiasi collegamento tra le due operazioni;
- il collegamento tra i sospesi di cassa e le dazioni illecite se poteva, tutto al piu', essere ipotizzata in relazione alla verifica Videotime ( 1989 ), non valeva certamente per i pagamenti della verifica Mondadori ( 1991 ) e Mediolanum ( 1992 ), posto che nel 1991 era cessata la operativita' dei libretti al portatore;
- tale ultima circostanza aveva, quindi, costretto il Tribunale a formulare la ulteriore congettura di un collegamento della provvista per il pagamento delle tangenti Mediolanum e Mondadori con danaro proveniente dalla gestione di imprecisate societa' estere
8) la erronea ricostruzione del fatto relativo al presunto incontro tra Berlusconi e Berruti a Palazzo Ghigi in data 8 giugno 1994:
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Con altro motivo di gravame, l'appellante si e' doluto che il Tribunale, sulla base del ritrovamento del passi nell'agenda sequestrata a Berruti, avesse erroneamente ritenuto provato che:
- Berruti si fosse incontrato con Silvio Berlusconi, a palazzo Chigi, la sera dell'8-6-1994 e cioe' due giorni prima dell'incontro Tanca-Corrado,
- Berruti- non avendo deliberatamente riconsegnato il passi all'uscita- si fosse certamente allontanato da una uscita riservata di Palazzo Chigi in compagnia del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
- l'incontro tra i due fosse awenuto proprio per la necessita' di suggerire al col. Tanca di non rivelare i retroscena della verifica Mondadori.
9) la assoluta mancanza di prova di una condotta corruttiva relativamente agli accertamenti della G.d.F. sull'assetto proprietario di Telepiu' ( capo E)
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto:
a) la carenza di qualsiasi prova di una dazione da Sciascia a Capone, connessa agli accertamenti su Telepiu' e ritenuta, invece, provata dal Tribunale sulla scorta delle sole dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Nanocchio, sottrattosi volontariamente all'esame dibattimentale.
Tali dichiarazioni, incostanti, contraddittorie, di origine sospetta e, per cio' intrinsecamente inattendibili, prive tra l'altro di validi elementi di conforto (- una chiacchierata al ristorante il cui contenuto era stato presunto illecito; uno schizzo confuso sull'agenda Montanari; una generica frase attribuita a Carugno e Ballerini, in un contesto e per motivi poco chiari -), non erano, in ogni caso, utilizzabili nei confronti di Sciascia e di Berlusconi, per difetto di consenso degli imputati;
b) la implausibilita' della presunzione di un pagamento autorizzato da Silvio Berlusconi in quanto dominus dell'azienda e, per cio'solo, secondo il Tribunale interessato alla superfi'cialita' degli accertarnenti dei militari.
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In contrario, doveva rilevarsi che:
I ) la prova di un concorso morale di Berlusconi nel reato non poteva trarsi dalla semplice esistenza di un suo eventuale e generico interesse alla realizzazione dell'illecito;
2) nessun concreto interesse aveva la Fininvest ad impedire accertamenti approfonditi per nasco~ndere presunte violazioni della legge Mammi' per fittizia intestazione di quote di Telepiu', posto che con decisione del 25-10-1996- dopo oltre due anni dagli accertamenti- il Garante per l'Editoria aveva espressamente riconosciuto che la Fininvest S.p.A. non era incorsa in violazione della predetta legge, essendosi lirnitata a fornire un sostegno ad alcuni soci ai fini dell'aumento di capitale ed avendo esercitato, sino all'ingresso del gruppo Rupert nel capitale, una notevole influenza, senza pero'mai dar vita a forme di controllo o di collegamento;
3) era stato, quindi, riconosciuto dal Garante che la dismissione strutturale era effettivamente awenuta nell'ottobre 1990 e che Fininvest "non poteva dunque considerarsi, neanche in forza di equiparazione legale, titolare delle tre emittenti Telepiu', gruppo del tutto legittimo ed autonomo";
c) la mancanza di atti contrari ai doveri d'ufficio nell'operato della G.d.F i cui accertamenti erano stati condotti scrupolosamente, nel rispetto dei limiti della delega ricevuta dall'A.G.
H) * La difesa di Capone Giuseppe ( Avv.ti V. Nardo e M. Saponara ) ha chiesto :
Omesse le pag. 78-81
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IL GIUDIZIO DI APPELLO:
Alla udienza del 12 gennaio 2000, celebrata in contumacia di tutti gli imputati, svolta la relazione, il P.G. ha chiesto, ex art. 513 c.p.p.- cosi' come risultante dall'intervento additivo della Corte Costituzionale con sent. nĝ 361\1998- la citazione e l'esame di tutti gli imputati ed imputati in procedimento connesso o collegato che si sono avvalsi, nel corso del giudizio di primo grado, della facolta' di non rendere l'esame dibattimentale, ovvero sono rimasti assenti e contumaci, con conseguente produzione, da parte del P.M. delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso delle indagini preliminari.
Il difensore della P.C. ( Ministero delle Finanze ) ha, quindi, dichiarato di revocare la costituzione di p.c. nei confronti degli imputati Nanocchio e Capone.
Con coeva ordinanza, la Corte, premesso che il legislatore costituente, con la recente legge di revisione costituzionale 23 novembre 1999 n° 2, diretta allo inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost. " ha chiaramente voluto autolimitare la portata self-executing dei predetti principi, escludendone la immediata applicabilita' ai procedimenti in corso e rinviando, all'uopo, ad una apposita legge, la definizione del relativo regime transitorio ( poi intervenuto con la emanazione del decreto legge 5 gennaio 2000 recante" disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n° 2, in materia di giusto processo ), e ritenuto che in forza della vigente normativa debba trovare ancora applicazione- nei procedimenti in corso- la disciplina di cui al richiamato art. 513, cosi' come risultante dal richiamato intervento additivo della Corte Cost. con la sent. 361\1988 ( con conseguente possibilita' di procedere a rinnovazione parziale del dibattimento al fine di ottenere, su richiesta della parte interessata, la citazione delle persone indicate nell'art. 513 c.p.p. per le quali nel giudizio di primo grado non vi e' stato il consenso delle altre parti alla lettura delle loro pregresse dichiarazioni aventi contenuto effettivamente eteroaccusatorio ), ha disposto- in parziale accoglimento della richiesta del P.G.- la citazione dell'imputato Nanocchio Francesco e dell'imputato in procedimento connesso Corrado Alberto.
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Con la medesima ordinanza, sull'accordo delle parti, sono state acquisite, ex art. 238 bis c.p.p. talune sentenze definitive prodotte dalla difesa Berlusconi, nonche' il verbale di interrogatorio reso da Nanocchio al G.l.P. del Tribunale di Milano, in data 1-7- 1994.
Alla successiva udienza del 29 gennaio 2000, Nanocchio e Corrado si sono avvalsi, nuovamente, della facolta' di non rendere l'esame.
Il P.G. ha, quindi, contestato ai predetti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.
All'esito del dibattimento, il P.G., la P.C. ed i difensori degli imputati hanno svolto la discussione finale, rassegnando le conclusioni di cui al verbale dibattimentale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Le questioni processuali:
1) la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano:
Le difese Sciascia e Berlusconi hanno riproposto la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, respinta dal Giudice di primo grado con ordinanza 26-1-1996 e, successivamente, dichiarata preclusa ex art. 491 c.p.p. con ordinanza 5-2-1997.
E' opportuno riassumere brevemente i termini della questione.
Omesse le pag. 85-
Omesse le pag. 85-130
C) Sul merito:
1) Le vicende Mediolanum- Mondadori e Videotime:
......................................
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Omesse le pag. 121-131
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d) la posizione Berlusconi:
Le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado consentono di ritenere provata la responsabilita' di Silvio Berlusconi, a titolo di concorso morale, nel pagamento delle tangenti Videotime, Mondadori e Mediolanum, ancorche' non risultino acquisite prove dirette ( o storiche ) a suo carico.
Ed invero nessuno dei coimputati ( o degli imputati in procedimento connesso o separato ) lo ha chiamato in correita';
Nessuno dei numerosi testi escussi ha fatto esplicito riferimento ad un suo diretto coinvolgimento nei pagamenti delle tangenti;
Neppure, da ultimo, risultano acquisite prove documentali univocamente confermative della prospettazione accusatoria.
Ciononostante, il giudizio di colpevolezza dell'imputato poggia su molteplici elementi indiziari, certi, univoci, precisi e concordanti, per cio' dotati di rilevante forza persuasiva, tali da assumere valenza probatoria.
Non si tratta, quindi, di attribuire a Berlusconi una ( inarnmissibile ) responsabilita' di natura oggettiva, in ragione di una mera presunzione di conoscenza e di autorizzazione al mercimonio, derivante unicamente dalla sua posizione di vertice in seno alla Fininvest, ma di prendere atto che gli elementi acquisiti, valutati nel loro nesso logico, danno la sicura certezza di una sua autorizzazione alle illecite dazioni ai finanzieri
E', del resto, lo stesso art. 192 del codice di rito che consente, espressamente, di trarre la prova della esistenza di un fatto da indizi, allorquando questi siano " gravi, precisi e concordanti"
Tanto ricorre nel caso di specie.
Ed invero, come ha rilevato il Tribunale, deve ritenersi provato che:
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Sciascia ha consegnato danaro ai militari della G.d.F., in occasione ed in funzione delle tre verifiche;
Il dato - neppure investito dai motivi di gravame- ha trovato conferma nelle convergenti dichiarazioni confessorie di Sciascia e di Licheri, De Gennaro e Sicuro ( con riferimento alla verifica Videotime), Gilardino, Spazzoli, Mastrototaro e Morabito ( con riferimento alla verifica Mediolanum ) e Ballerini e Tanca ( con riferimento alla verifica Mondadori );
Sciascia, per eseguire il pagamento delle predette tangenti, non ha certamente utilizzato danaro proprio, ma provvista del Gruppo Fininvest.
Tale conclusione e' confortata dalla confessione di Sciascia7 dalle coincidenti dichiarazioni di Paolo Berlusconi e, soprattutto, dall'argomento logico che il primo, mero dipendendente del Gruppo, non aveva alcun interesse a corrispondere ai finanzieri danaro proprio, in funzion~delle verifiche alle societa',
* Sciascia, direttore centrale dei servizi fiscali Fininvest, ancorche' investito di un ruolo di primo piano in seno al Gruppo, non aveva alcuna disponibilita' materiale del danaro del Gruppo e, soprattutto, alcun potere di disporne autonomamente per far fronte alle illecite richieste dei militari.
Il fatto, gia' di per se' ovvio e, quindi, indiscutibile, ha trovato ulteriore conferma nel racconto di Sciascia e nelle convergenti dichiarazioni, in termini di sovrapposizione, di Paolo Berlusconi.
* Sciascia ha, quindi, utilizzato, per i pagamenti alla G.d.F, danaro messogli a disposizione da terzi, dai quali ha ricevuto la necessaria autorizzazione.
Anche tale traccia, di irnmediata evidenza, ha ricevuto pregnante riscontro nelle ammissioni di tale imputato e dello stesso Paolo Berlusconi;
Il primo, infatti, rispondendo al P.M. nel corso dell'esame dibattimentale del 4-12-1997 ( p. 37 e seg ), ha dichiarato: "Sono andato da Paolo Berlusconi.. Gli ho rappresentato la situazione gli ho.. detto quello che mi stava succedendo...che il non pagare avrebbe comportato un danno rilevante per le societa' e il dottore... mi ha detto che mi avrebbe fatto ovviamente avere la somma di danaro...; lui diceva: va bene te la
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faro' avere presso le casse della societa' le casse di Istifi...Quello che ricordo e' che si trattava di una busta doppia o tripla ed era inserita in una busta per la posta interna che sono molto grandi sono le buste a soffietto; questa busta era chiusa con scoch e sopra c 'era la scritta Dott. Sciascia... ".
In maniera speculare, Paolo Berlusconi ha confermato l'autorizzazione al pagamento conferita a Sciascia: "e' evidente che per questioni cosi' delicate e riservate come il pagamento di tangenti alla G.d.F. era bene che... facessero carico direttamente a me in quanto rappresentante della proprieta'... " ( int. 12-8-1994 );
* I' autorizzazione ai pagamenti non e' stata quindi concessa dalla dirigenza delle singole societa' sottoposte a verifica dalla G.d.F. ( Mediolanum, Mondadori e Videotime ), che e' rimasta, verosimilmente, fin anche all'oscuro del fatto.
La circostanza e' stata nuovamente confermata da Paolo Berlusconi (" e' evidente che per questioni cosi delicate e riservate come il pagamento di tangenti alla G.d.F. era bene che non venissero interessati i manager del gruppo'') e dallo stesso Sciascia il quale, nel corso del richiamato esame dibattimentale ( p. 88-92 ) ha negato che gli organi sociali delle societa' sottoposte a verifica fossero stati a conoscenza dei pagamenti da lui effettuati (" io non ho mai riferito nulla a loro.. " );
* I'autorizzazione e' stata necessariamente rilasciata da chi, al di sopra della dirigenza delle singole societa', era espressione della "proprieta'
La conclusione, parimenti ovvia (- una volta esclusa la riconducibilita' della autorizzazione in questione agli organi sociali delle tre societa' -), ha trovato significativa conferma nelle dichiarazioni di Paolo Berlusconi secondo cui tale incombenza era riservata a chi fosse " rappresentante della proprieta'" ( " era bene che facessero capo a me in quanto rappresentante della proprieta' ");
* i vertici del Gruppo, secondo quanto riferito da Paolo Berlusconi, erano soltanto due: lo stesso Paolo Berlusconi, con compiti di gestire " I'aspetto tattico strategico" e suo fratello Silvio, con compiti di gestire la " strategia globale de'll'impresa".
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* Paolo Berlusconi, per sua stessa ammissione, non ha mai svolto alcun ruolo operativo nelle societa' Videotime e Mediolanum di cui pure e' stato Presidente,
* la confessione di quest'ultimo di avere, autonomamente, autorizzato Sciascia ad eseguire i pagamenti - mettendogli a disposizione, presso la cassa Istifi, fondi neri provenienti da Edilnord - all'insaputa di suo fratello Silvio, e' illogica, inverosimile e, in ogni caso, contrastata da quanto riferito da Roncucci e Pellegrini, come sara' piu' approfonditamente evidenziato nel prosieguo della presente motivazione.
* la maldestra confessione di Paolo Berlusconi, funzionale al salvamento del fratello, intrinsecamente ed estrinsecamente inaf~idabile, vale ad escludere che tale imputato abbia autorizzato le dazioni,
* negata attendibilita' alla confessione di Paolo Berlusconi, ed esclusa la riferibilita' allo stesso dell'autorizzazione a Sciascia, deve necessariamente trarsi la logica conclusione che il mandato sia stato conferito da Silvio Berlusconi e, cioe', dall'altro soggetto, al vertice del Gruppo, espressione della proprieta', in grado, per cio', di poterlo rilasciare.
Tale conclusione costituisce lo sbocco necessitato e strettamente conseguenziale, sul piano logico-giurico, delle richiamate premesse, alla stregua degli elementi probatori acqulsltl.
Resta esclusa ogni altra ragionevole soluzione, neppure prospettata in termini di equivalenza o di alternativita'.
I dati acquisiti forniscono, quindi, la certezza giudiziale della attribuibilita' dell'autorizzazione a Silvio Berlusconi ed appaiono esaustivi del giudizio di colpevolezza dell'imputato.
Ed invero: se Sciascia ha pagato con danaro altrui, se l'autorizzazione al pagamento e la necessaria provvista sono venute da un rappresentante della proprieta', al vertice del Gruppo, se tale vertice era formato da sole due persone e se una di esse, Paolo Berlusconi, non l'ha rilasciata, il giudizio conclusivo- I'unico possibile secondo i
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criteri di razionalita'- e' che tale autorizzazione sia stata conferita, inevitabilmente ed esclusivamente, da Silvio Berlusconi.
La deduzione logica non lascia spazio a ragionevoli dubbi ed e' pienamente compatibile con tutti i f tti certi acquisiti al processo.
La stessa trova, del resto, ulteriore conferma in altri significativi elementi di prova confermativi della ipotesi accusatoria, gia' analiticamente e diligentemente valorizzati dal Tribunale, e cioe':
- nella disponibilita', all'epoca dei fatti, da parte di Silvio Berlusconi e della sua famiglia, di una ingente quantita' di danaro, depositata su libretti di risparmio al portatore, le cui modalita' di movimentazioni rivelano, ex se, la loro destinazione, in tutto o in parte, a finalita' illecite, rafforzando la elevata verosimiglianza della ipotesi accusatoria;
Tali movimentazione - per scopi mai disvelati dall'interessato- sono tra l'altro avvenute, pressocche' sistematicamente, a mezzo di Giuseppino Scabino (e cioe' di quella stessa persona che, nel racconto di Sciascia, ha provveduto, in piu' occasioni a fornirgli, in busta chiusa, presso le casse dell'lstifi, la provvista necessaria per il pagamento delle tangenti in questioni);
- nella concomitanza temporale di due sospesi di cassa, di breve durata - ancorche' di importo ( I miliardo ciascuno ) notevolmente superiore a quello necessario per il pagamento delle tangenti- con le due dazioni Videotime ( di lire 50 milioni ciascuna );
A fronte di tale grave dato indiziante, non e' stata neanche prospettata una astratta possibilita' di una diversa destinazione di quelle sornme di danaro;
- nella riunione svoltasi ad Arcore, nell'abitazione di Silvio Berlusconi, nel corso della quale il legale di Sciascia- assente Paolo Berlusconi- lo ha informato della recente emanazione di ordinanza custodiale in carcere a carico del suo assistito e della sua decisione di presentarsi all'A.G.;
Il dato, certo, si inserisce armonicamente nel contesto della' predetta ricostruzione della vicenda e conferisce supporto alla prospettazione accusatoria secondo cui il referente di Salvatore Sciascia e' individuabile in Silvio e non in Paolo Berlusconi.
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- negli stretti rapporti, intercorsi, all'epoca dei fatti, tra Silvio Berlusconi e Sciascia, (- sovente destinatario di munifiche elargizioni di danaro da parte del primo, all'insaputa di suo fratello Paolo e, nel 1998, della considerevole somma di 500 milioni per una causale che il direttore centrale dei servizi Fininvest non ha voluto indicare );
Anche tale traccia ha rilevante capacita' dimostrativa implicita, indicando la elevata probabilita' che per il pagamento delle tangenti Sciascia si sia rivolto - per conseguirne l'autorizzazione e la provvista- a Silvio Berlusconi (- con il quale aveva intensi rapporti di frequenta~ione, in un contesto caratterizzato da frequenti scambi di danaro-) e non a Paolo Berlusconi (- con il quale non aveva analoghi rapporti e dal quale, per sua stessa arnrnissione, non ha mai ricevuto altre consegne di danaro-);
- nel diretto interesse di Silvio Berlusconi, in quanto espressione della proprieta' del Gruppo ( n° 1 ), ad un controllo superficiale ed addomesticato, da parte dei rnilitari della G.d.F., nel corso delle ricordate verifiche, tale da fimgere da rilevante elemento catalizzatore di tutte le altre circostanze indizianti, innanzi ricordate;
- nella mancata allegazione, da parte dell'imputato, di qualsiasi dato idoneo a contrastare gli elementi di prova acquisiti a suo carico (- quali la destina~ione finale del danaro movimentato dai numerosissimi libretti al portatore a lui riferibili; le ragioni di una scelta di un meccanismo cosi' anomalo, complesso ed equivoco per procurarsi danaro contante per soddisfare eventuali necessita' personali, in luogo di un prelevamento diretto del danaro dai libretti, le ragioni di cosi' cospicue elarginazioni di danaro a Sciascia, etc.. -).
In proposito va ncordato il consolidato orientamento della S.C. secondo cui " il silenzio garantito all'imputato come oggetto del suo diritto processuale non puo' essere utilizzato in contrasto con tale garanzia quale tacita confessione di colpevolezza. Cio' pero' non puo' comportare una limitazione legale della sfera del libero convincimento del Giudice sicche' la convinzione di reita' puo' legittimamente basarsi sulla valorizzazione in senso probatorio di idonei elementi in ordine ai quali il silenzio dell'imputato viene ad assumere valore di mero riscontro obiettivo" (C.C. sez. V, 9-2-1996, n. 3241, Federici, in Cass. pen. 1997, 1078 ).
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Ed ancora: "il principio secondo cui l'imputato non ha l'obbIigo di rispondere alle contestazioni che gli vengono rivolte non comporta una limitazione legale della .sfera del libero convincimento del Giudice che puo' legittimamente esercitarsi anche sulla portata significativa del silenzio mantenuto nell'interrogatorio su circostanze cui questi, potendo fornire indicazioni di dati che potrebbero scagionarlo e contribuire all 'accertamento della verita' si rifiuti di farlo. In tal caso non puo' dirsi che il silenzio-garantito all'imputato come oggetto di un suo diritto processuale- venga utilizzato in contrasto con tale garanzia come tacita confessione di colpevolezza giacche' il convincimento di reita' nel giudice viene a formarsi non sulla valorizzazione confessoria del silenzio bensi' sulla valorizzazione in senso probatorio di elementi gia' idonei a sufffagare un giudizio di colpevolezza in ordine ai quali il silenzio del soggetto viene ad assumere valore di mero riscontro obiettivo" ( C.C. sez. V, 21-12-1998, Pavoni, in Cass.pen 1990, I, 651; cfr. anche C.C., sez. VI, 5-12-1984, Torreggiani, ivi, 1986, 977; C.C. sez. III. 1 marzo 1982 Di Bitetto, ivi, 1983, 1399 ).
Il percorso logico, seguito dal Tribunale, per giungere al riconoscimento della responsabilita' dell'imputato, appare quindi corretto, immune da vizi, congruamente motivato, sorretto da univoche emergenze istruttorie e meritevole di essere interamente condiviso.
Il ragionamento abdutivo seguito dal giudice di prime cure, si fonda non gia' su mere congetture, ma sulla rigorosa applicazione di regole esperenziali che presentano il maggior grado di probabilita', che consentono il passaggio logico dal fatto noto a quello ignoto secondo l'id quod plerumque accidit e che permettono di raggiungere la stessa certezza giudiziale della esistenza del fatto che viene, di regola, desunta dalla prova diretta.
Non e' questa la sede, attesa la funzione critica del processo di appello rispetto alla sentenza impugnata, per ripercorrere, sul punto, tutto l'iter argomentativo della sentenza, da ritenersi pienamente condivisibile, in fatto ed in diritto, nei termini sinteticamente riportati in premessa, e come tale da ritenersi integralmente qui richiamato.
Ci si limitera', pertanto, al esaminare le specifiche censure svolte, sul punto, dall'appellante, nonche' ad integrare, sotto alcuni profili, la motivazione della sentenza impugnata.
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a) La cd " autorizzazione generalizzata" ai pagamenti:
L'appellante si e' innanzittutto doluto che il Giudice di prime cure, di fronte alla ardua prospettazione del P.M. di un concorso morale di Silvio Berlusconi, svincolato tanto dal ruolo di elargitore delle somme, quanto di fornitore della provvista ( riservato a Paolo Berlusconi ), avrebbe optato per la " scorciatoia del raccordo a due".
Ha altresi' sottolineato che, in tale operazione, il Tribunale sarebbe stato costretto, con argomentazioni illogiche, contrastate dalla confessione di Paolo Berlusconi e dalla convergente chiamata in correita' di Sciascia (- a loro volta supportate dalle dichiarazioni di Roncucci e Pellegrini -), a formulare un " florilegio di presunzioni" caratterizzate dalla " logica del possibile ", sbarazzandosi sbrigativamente della predetta confessione e ricavando un anomalo concetto di "autorizzazione generalizzata", riconducibile a Silvio Berlusconi ss)ltanto perche' quest'ultimo, al vertice del Gruppo Fininvest ed avendo a disposizione una notevole quantita' di danaro, non sarebbe stato in grado di " smentire la possibilita' che per pagare, qualcuno abbia attinto al suo patrimonio personale"
La censura e' infondata.
Gia' si e' innanzi ricordato che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale si fonda su elementi presuntivi certi che, analizzati partitamente e, poi, unitamemte, conve~gono nella dimostrazione della riferibilita' al ( solo ) Silvio Berlusconi della autorizzazione in parola.
La confessione di Paolo Berlusconi e' stata correttamente disattesa dal Giudice di prime cure, sulla scorta di pregnanti elementi di prova, chiaramente rivelatori della sua inaffidabilita';
La conclusione cui e' pervenuto il Tribunale, di una autorizzazione generalizzata, da parte di Silvio Berlusconi, autorizzazione verosimilmente " accordata una volta per
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sempre", si fonda non gia' su una " logica del possibile", ma sul rigoroso ed obiettivo rispetto del metodo di valutazione probatoria, di cui all'art. 192 c.p.p. che consente di utilizzare, nel ragionamento abdutivo, massime esperenziali tratte dalla logica formale e dalla osservazione delle azioni umane, per risalire da fatti noti (- il pagamento delle tangenti funzion li alle verifiche, la provenienza della provvista da fondi neri nella disponibilita' dei vertici del gruppo, la falsita' della confessione di Paolo Berlusconi, la disponibilita' di Silvio Berlusconi di ingenti fondi, movimentati in modo anomalo e con destinazione rimasta ignota, la concomitanza di pagamenti di tangenti con prelievi da tali fondi, I'interesse dell'imputato ai pagamenti delle tangenti, il suo silenzio su rilevanti circostanze, etc..) al fatto ignoto ( - il concorso morale di Silvio Berlusconi, per avere autorizzato Sciascia ai pagamenti-).
Ne' puo' destare sconcerto alcuno il fatto che il Tribunale, in difetto di altri sicuri elementi di prova in proposito, non sia stato in grado di indicare se ed in quali circostanze di tempo e di luogo, Silvio Berlusconi abbia autorizato Sciascia ai pagamenti e se cio' sia avvenuto di volta in volta ovvero una volta per tutte
La circostanza assume, invero, scarso rilievo ove, come nella specie, possa comunque ritenersi dimostrato che quelle autorizzazioni siano tutte riconducibili all'imputato.
E' altamente verosimile che Sciascia, di volta in volta, abbia informato il suo referente delle illecite richieste di danaro provenienti dai militari della G.d.F, prospettandogli la opportunita' di eseguire i pagamenti.
La conclusione non muterebbe anche nella ipotesi ( meno credibile) in cui Sciascia fosse stato autorizzato, in via preventiva, da Silvio Berlusconi, a provvedere ai pagamenti, di propria iniziativa, senza coinvolgere ulteriormente il proprio diretto referente.
In entrambi i casi quell'autorizzazione ai pagamenti e' sufficiente, di per se', ad integrare l'ipotizzato concorso nel reato, trattandosi di attivita' propedeutica e funzionale al mercimonio e, per cio' stesso, di rilevante efficacia causale nella realizzazione del reato.
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b) Le dichiarazioni di Sciascia:
Omesse le pag. 140-151
.........................
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e) La provvista facente capo a Silvio Berlusconi
Con un ultimo motivo di impugnazione, I'appellante si e' doluto che il Tribunale, dopo avere negato la possibilita' di una utilizzazione della provvista Edilnord per le dazioni ai finanzieri, sarebbe giunto alla erronea presunzione della derivazione della provvista da fondi facenti capo a Silvio Berlusconi.
Ha, in particolare, negato che i libretti al portatore riconducibili all'imputato ed alla sua famiglia, costituissero " fondi non contabilizzati nell'ambito del Gruppo".
Ha inoltre sottolineato l'assoluta carenza di prova di una illecita destinazione e, segnatamente, di una utilizzazione di tale danaro per il pagamento delle tangenti in questione.
Ha, poi, dedotto che iĦ sistema dei sospesi di cassa, a differenza di quello imperniato sul prelievo diretto delle sornme dai libretti al portatore, era funzionale ad assicurare la massima trasparenza delle movimentazioni del danaro
Ha negato qualsiasi valenza probatoria alla concomitanza temporale tra le due anticipazioni di cassa, da 1 miliardo ciascuna, avvenute, rispettivamente, il 12 giugno e l' 8 settembre 1989, ed i 2 pagamenti, da lire 50 milioni ciascuno effettuati in favore dei militari della G.d.F. nel corso della verifica Videotime, apparendo irragionevole ipotizzare che per pagare 2 tangenti da 50 milioni di lire, nel giugno e nel settembre 1989, si fossero prelevati ben due miliardi, con una cosi' cospicua eccedenza rispetto al fabbisogno.
Le questione prospettate con i motivi di appello, assumono scarso rilievo nella complessiva economia della vicenda, nella quale la prova della responsa'bilita' di Silvio Berlusconi si fonda- come gia' ricordato- su altri decisivi elementi di prova, rispetto ai quali, la disponibilita', da parte dell'imputato, di ingenti somme di danaro depositate su libretti di risparmio al portatore e le anomale movimentazione di tali importi, assumono una rilevanza assolutamente marginale e di contorno.
E' del resto gia' lo stesso Giudice di primo grado ad escludere, correttamente, che dal possesso di tale provvista, da parte dell'appellante, possa trarsi, tout court, la prova di una derivazione del danaro utilizzato per il pagamento delle tangenti alla G.d.F.
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Ed invero non risulta accertata la destinazione finale delle somme prelevate dai richiamati libretti di risparmio
Il dato- che conserva, di per se' un connotato di indubbia arnbiguita'- e' stato infatti utilizzato dal Giudice di prime cure soltanto come elemento rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di responsabilita' aliunde acquisiti e, cioe', per sottolineare la ulteriore verosimiglianza della prospettazione accusatoria di una autorizzazione alle dazioni, riconducibile a Silvio Berlusconi.
L'imputato, cioe', nel percorso argomentativo del Tribunale, aveva anche la possibilita' di fornire la necessaria provvista, disponendo di un notevole quantitativo di danaro movimentato, nel periodo in questione, in maniera particolarmente complessa e poco chiara.
E che le modalita' di tali movimentazioni e l'epoca di talune di tali operazioni, pur non potendo assurgere al rango di prova, costituiscano ( soltanto ) elementi orientativi, idonei a corroborare ( ulteriormente ) le prove gia' acquisite, appare incontestabile.
E' infatti rimasto accertato che, almeno fino al 1991, Silvio Berlusconi, per soddisfare imprecisate " comodita'", avrebbe fatto ricorso, a mezzo di Scabini ed altri, a cospicui prelievi di danaro dai libretti, attingendo alla cassa centrale Istifi, con anticipazioni di brevissima durata, il cui sospeso e' stato, inspiegabilmente, ripianato, dopo pochi giorni, con danaro prelevato dai libretti.
E' altresi' indubitabile che nessuna logica spiegazione e' stata fornita dall'imputato sulla necessita' ed opportunita' di un siffatto complicato meccanismo che, lungi dall'assicurare - come sostenuto nei motivi di appello- una trasparenza maggiore di quella derivabile dal prelievo diretto delle somme dai libretti, appare invece ambiguo, contorto, funzionale alla dispersione delle tracce delle operazioni contabili o, quanto meno, a rendere particolarmente difficoltose la loro ricostruzione postuma.
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Non va infatti trascurato di rilevare- come gia' segnalato dal Tribunale- che la scoperta di tale meccanismo e' stata casuale ed e' stata determinata dal ritrovamento - nel corso della perquisizione subita da Sciascia- di un assegno risultato versato su uno dei libretti al portatore riconducibili a Silvio Berlusconi.
Non e' parimenti revocabile in dubbio che due di tali anomale operazioni siano state effettuate proprio nel periodo di pagamento delle due tangenti Videotime, ancorche' una soltanto abbia direttamente investito la cassa di tale societa' ( sospeso 12 giugno 1989 ).
Non puo', poi, sottacersi che i movimenti su tali libretti sono stati effettuati, prevalentemente, nel periodo 1988-1991, interessato, tra l'altro, dalla maggior parte delle tangenti in esame e che la loro operativita' e' improvvisamente cessata nel 1992, cioe' solo con l'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio.
Deve pertanto concordarsi con il Tribunale che da tali dati possano legittimamente trarsi ulteriori elementi di valutazione, rafforzativi della valen~a probatoria degli elementi gia' acquisiti, circa la riconducibilita' a Silvio Berlusconi dell'autorizzazione alle dazioni alla G.d.F.
Esaurita la trattazione dei motivi di gravame proposti dall'appellante, deve conclusivamente confermarsi il giudizio di colpevolezza di Silvio Berlusconi in ordine ai reati ascrittigli ai capi A ( dazione Mediolanum ), B ( dazione Mondadori ) e C della rubrica ( dazione Video Time ).
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2) La vicenda " Telepiu'"
a) Premessa:
Per la cd. " tangente Telepiu'" sono imputati: Nanocchio Francesco, Capone Giuseppe, Sciascia Salvatore e Berlusconi Silvio.
Salvatore Sciascia ha sempre negato il pagamento di somme di danaro in favore di Capone in occasione ed in funzione degli accertamenti su "Telepiu'", asserendo di avere presenziato, solo fugacemente ed all'inizio, alle operazioni della G.d.F. e di essersi, quindi, totalmente disinteressato della vicenda, sia perche' Telepiu' non era piu' sotto il controllo del gruppo Fininvest - dal quale egli dipendeva-, sia perche' gli accertamenti in corso non investivano aspetti fiscali della societa' ed esulavano, quindi, dalla materia rientrante nella sua competenza.
Silvio Berlusconi ha parimenti negato l'avvenuto pagamento di somme di danaro ai militari in funzione della predetta verifica e, in ogni caso, di avere autorizzato la dazione o fornito la necessaria provvista.
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Omesse le pag. 156-182
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f) la posizione Berlusconi:
Le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere sicuramente provato un concorso morale di Silvio Berlusconi nella illecita dazione di danaro in esame.
I dati acquisiti sono, infatti, silenti sul coinvolgimento dell'imputato nella vicenda.
E valga il vero.
- Il racconto di Nanocchio e' privo di proposizioni accusatorie ( dirette o indirette, espicite o implicite ) a carico di Berlusconi.
- Nessuno degli altri coimputati o dei numerosi testi escussi in dibattimento ha reso dichiarazioni idonee a supportare la ipotesi accusatoria di un contributo di Silvio Berlusconi alla realizzazione del reato
- Neppure risultano acquisite prove documentali a carico di tale imputato.
- Ne', da ultimo, soccorrono, in proposito, sicuri elementi indiziari. Del resto, il giudizio di colpevolezza di Berlusconi Silvio per la vicenda Telepiu', espresso dal Giudice di prime cure, si regge su mere presunzioni.
Il Tribunale, invero, sul presupposto ( indimostrato ) della fittizia intestazione delle quote societarie e della conseguente possibilita', per i vertici della Fininvest, di indirizzare la politica commerciale di Telepiu', ipotizzando inoltre che un piu' accurato ed esauriente accertamento da parte dei militari della G.d.F. avrebbe potuto far emergere le predette circostanze ( e, segnatamente, la particolare posizione del socio Della Valle, i ruoli di Cit e Nantoc ), ha tratto le seguenti conclusioni:
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1) vi era " un interesse diretto della proprieta' alla superficialita' dell'attivita' delegata" alla G.d.F. dalla Procura della Repubblica di Roma;
2) Berlusconi Silvio, in quanto dominus della societa' e regista della fittizia operazione di dismissione strutturale avvenuta nell'ottobre 1990, avrebbe tratto un diretto ed indubbio vantaggio da indagini sornmarie o addomesticate sul reale assetto azionario di Telepiu';
3) l' autorizzazione al pagamento della tangente ai militari conseguentemente non poteva che essere stata concessa da Berlusconi, in quanto espressione della proprieta'.
Appare evidente che gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale nel suo ragionamento logico-deduttivo, isolatamemente e congiuntamente valutati, appaiono generici, di scarsa capacita' dimostrativa, risolvendosi in mere ipotesi o valutazioni di veroslmlgllanza.
Risulta, infatti, elevato a rango di prova un coacervo di dati ipotetici e di argomenti congetturali, con un metodo valutativo che non rispecchia i canoni di cui all'art 192 c.p.p., in tema di prova indiziaria.
L'indizio, invero, deve essere costituito da un fatto certo, una traccia sensibile che, pur non rappresentando direttamente il fatto ignoto da provare ( il thema probandum ) consenta tuttavia di risalire ad esso, sulla base di regole esperenziali tratte dalla esperienza scientifica, dalla logica formale o, piu' frequentemente, dalla semplice esperienza acquisita dalla osservazione delle azioni umane.
Nella abduzione indiziaria va, quindi, applicata la regola esperenziale che presenta non gia' la mera possibilita' ma il maggior grado di probabilita', tenendo presente anche il non probabile, cioe' i possibili fatti alternativi, in modo tale che il livello di verosimiglianza raggiunto sia cosi' elevato da escludere ogni ragione seria di dubitare.
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Nel momento valutativo della prova indiziaria " il procedimento induttivo deve restringersi alla regola di una necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello noto da cui si e' partiti, con la conseguenza che una afferrnazione di responsabilita' puo' essere fondata su elementi indizianti solo se gli stessi, partitamente indicati in motivazione ed esaftamente valutati nel loro nesso logico, diano la sicura certezza della attribuibilita' del fatto ad azioni dell'imputato, nel senso che non solo venga dimostrato che il fatto puo' essere accaduto nel modo che si assume, ma venga dimostrato altresi' che il fatto non puo' essersi svolto in modo contrario" ( C.C. I, 19-1-1987, in Cass. pen. 1989,p.216,m.260).
La obiettiva e rigorosa ricostruzione del dato ignoto " cui e' possibile pervenire su base indiziaria deve essere lo sbocco necessitato o strettamente conseguenziale sul piano logico giuridico della premessa, con esclusione di ogni altra soluzione prospettabile, in termini di equivalenza o di alternativita', esigendosi insomma che il giudizio conclusivo debba essere l'unico possibile, alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalita' dettati dalla esperienza umana" ( C.C. sez. I, 24-6-1992, in Riv. pen. p. 579, cfr. anche C.C. sez. I, 2-3-92, De Palma, ivi, 1992, p. 955; C.C. sez. I, 29-10-1985, in Cass. pen. 1987, 1430, m. 1141".
In breve, la possibilita', riconosciuta all'interprete, di avvalersi del metodo indiziario, non puo' risolversi " nella accettazione di elementi di scarsa significativita' o di una probatio incompleta, integrata da congetture ed afferrnazioni apodittiche perche' anche la prova indiretta deve essere sempre tale da condurre, attraverso il confluire dei vari elementi valutati complessivamente e logicamente coordinati, ad un giudizio di certezza del fatto ignoto, senza lasciare spazio a un qualsiasi ragionevole dubbio".
E proprio per evitare che la valutazione indiziaria, fondata spesso su regole di esperienza tratte dall'id quod plerumque accidit e dotata, quindi, di un minor grado di univocita' e di affidabilita' rispetto alla prova diretta ( o storica ), si trasformi in arbitrio elevando a dignita' di prova mere congetture, il legislatore ne' autorizza l'impiego con doverosa cautela, prescrivendo che la esistenza del fatto ignoto possa essere desunto da elementi indiziari solo ove tali indizi siano certi, gravi, precisi e concordanti.
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Cio' premesso, e' da escludere che gli elementi di valutazione utilizati dal Tribunale per pervenire ad un giudizio di colpevolezza di Silvio Berlusconi, offrano certezza giudiziale di un suo concorso morale nel reato.
Tale giudizio - a prescindere dalla mancata dimostrazione del presupposto da cui ha preso le mosse - poggia, infatti, da un lato, su una presunzione di conoscenza e di autorizzazione del pagamento illecito riferibile a Silvio Berlusconi, esclusivamente per la sua posizione aziendale e, dall'altro, sul movente dell'azione delittuosa ( "suo era l'interesse ad evitare accertamenti approfonditi; suo era il vantaggio derivante dalla superficialita' degli accertamenti..." - p. 39 sent.- ).
Deve, in contrario, rilevarsi che la prima presunzione, si risolve, in buona sostanza, in una congettura, in una ipotesi di responsabilita' di natura oggettiva, estranea alla nostra legislazione e cultura giuridica .
Apodittico appare, invero, l'assunto che il pagamento effettuato da Sciascia debba necessariamente ricondurre ad una autorizzazione di Silvio Berlusconi.
Sciascia non ha mai indicato, con riferimento alla vicenda Telepiu', la fonte da cui e' promanata l' autorizzazione al pagamento, negando anzi, decisamente, di essere stato personalmente coinvolto nell'episodio.
Ne' puo' supplirsi a tale carenza probatoria con il solo argomento logico che il pagamento della tangente in questione, in quanto operazione "delicata e riservata", dovesse necessariamente fare capo al rappresentante della " proprieta' ", cosi' come riferito da Paolo Berlusconi, nel corso del suo interrogatorio del 27 agosto 1994, con riferimento ad altri episodi delittuosi.
La prassi ricordata da Paolo Berlusconi ( - il quale, tra l'altro, ha precisato di non essersi mai occupato di Telepiu', di non avervi svolto mai alcun ruolo operativo e di non essere in grado di fornire, quindi, indicazioni sulla vicenda oggetto del giudizio- )
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riguarda, infatti, esclusivamente, le dazioni Videotime, Mondadori e Mediolanum e quindi societa' formalmente e sostanzialmente controllate dal gruppo Fininvest; si colloca temporalmente in epoca di gran lunga antecedente a quella riguardante la dazione Telepiu', coinvolgente una societa' il cui apparente assetto azionario ne indicava l'estraneita' al dirett˘ controllo del predetto Gruppo; si riferisce, infine, ad un'epoca in cui Paolo Berlusconi aveva ancora un ruolo nel gruppo Fininvest; non consente di ritenere provato che anche nel 1994, oramai formalmente e totalmente separata dal gruppo la posizione di Paolo Berlusconi ( fin dal 1992 ) e modificato l'assetto azionario di Telepiu' con l'ingresso di nuovi soci, per questioni di carattere " delicato e riservato come il pagamento di tangenti, i funzionari del Gruppo dovessero necessariamente rivolgersi a chi rappresentasse la proprieta'. Non puo' neppure ritenersi provato, allo stato degli atti, che all'epoca dei fatti, la dismissione della proprieta' di Telepiu', da parte del Gruppo Fininvest, sia stata soltanto apparente e che Silvio Berlusconi, conseguentemente, abbia sostanzialmente conservato il ruolo di " proprietario" della societa'.
Il criterio del " cui prodest" al quale ha fatto ricorso il Tribunale per giustificare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, appare, poi, di per se' solo, generico e privo di sicura capacita' dimostrativa.
Del resto, e' principio oramai consolidato in giurisprudenza che la responsabilita' di un soggetto, per concorso in un reato, non puo' essere desunta soltanto da un suo ( eventuale ) interesse alla realizzazione del fatto illecito.
Il movente- secondo il costante orientamento della giurisprudenza- " non costituisce prova, bensi' il collante che lega i vari elementi attraverso cui la prova si e' costituita.." ( C.C. sez. I, 24-9-1992, Scupola, in Giur. It. 1994, II, 443; cfr. anche C.C. sez. VI, 18 gennaio 1993, Bono, ivi, 1994, II, 489; C.C. sez. I, 28 novembre 1995 n 567, Mula, in Cass. pen.1997, 1110 ).
Ed invero " la causale individuata esprime la sua funzione di elemento catalizzatore delle altre circostanze indizianti e di chiave di lettura di esse. Fuori di tale contesto, la
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causale costituisce solo un valido elemento orientativo della ricerca della prova, che conserva, tuttavia, di per se', un connotato di ambiguita', perche' da solo non puo' esaurire con certezza la gamma delle possibili ragioni del fatto" ( C.C. sez.I, 28 ottobre 1991, Tropea, in Cass. pen. 1993, 2584; cfr. anche C.C. sez. I, 2 febbraio 1989, De Dominicis, ivi, 1991, I, 606 ).
E nella specie, non sono emersi, nel corso del dibattimento, altri sicuri elementi indiziari, rispetto ai quali la predetta causale possa assumere eventuale funzione catalizzatrice, idonea a confermare la ipotesi accusatoria che Silvio Berlusconi abbia autorizzato il pagamento ovvero abbia comunque fornito la necessaria provvista.
E tanto va detto senza trascurare di sottolineare che le emergenze istruttorie non consentono di ricondurre, esclusivamente, a Silvio Berlusconi l'interesse a conseguire accertamenti domesticati sulla compagine sociale di Telepiu'.
Sono infatti seriamente ipotizzabili interessi di altri soci di Telepiu' ad impedire una estensione delle indagini della G.d.F. nei loro confronti e delle societa' da essi amministrate. Sono emersi sicuri interessi dello stesso Della Valle ad impedire approfondimenti di indagini sulla provenienza, da banca estera, del danaro da lui utilizzato per l'acquisto delle quote azionarie. Sul punto appare, del resto, particolarmente significativo l'episodio- gia' innanzi ricordato- del litigio Capone-Nanocchio e dell'allontanamento di quest'ultimo dalle indagini dopo il ritrovamento di documentazione compromettente~per il socio Della Valle. Sono certamente ravvisabili interessi di altri soci ( effettivi o fittizi ), ad impedire la ricostruzione della effettiva compagine sociale di Telepiu'.
Deve, per tanto, concludersi che le scarne emergenze processuali a carico di Silvio Berlusconi non consentono di ritenere provata, con certezza giudiziale, la sua penale responsabilita' in ordine al reato ascrittogli e giustificano la sua assoluzione dalla imputazione ascrittagli al capo E), ex art. 530 II co. c.p.p..
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3) la qualificazione giuridica dei fatti.
le vicende Videotime- Mondadori e Mediolanum:
Secondo un rituale oramai consueto nei procedimenti in tema di corruzione\concussione, anche nel presente processo si e' accesa una vivace discussione sulla qualificazione giuridica dei fatti e, segnatamente, sui criteri differenziatori della concussione rispetto alla concussione.
a) la ipotesi di mere regalie prospettata dai finanzieri:
I pubblici ufficiali (- i militari della G.d.F.-) hanno, infatti, inizialmente, tentato di accreditare la tesi che le dazioni, piu' che frutto di un accordo intercorso con i privati, costituissero, invece, omaggi di cortesia, donativi, regalie o " mance" offerte spontaneamente dagli imprenditori a titolo di ringraziamento per la celerita' e la correttezza delle operazioni effettuate senza arrecare eccessivo disturbo alle ordinarie attivita' aziendali e, per cio', privi di qualsiasi adeguatezza o corrispettivita' rispetto all'atto di ufficio.
La strumentale versione difensiva dei finanzieri- ispirata da quell' orientamento giurisprudenziale secondo cui " non integra il reato di corruzione per un atto di ufficio la dazione di piccoli doni, di omaggi di cortesia, allorche' vi sia manifesta sproporzione rispetto all'atto del pubblico ufficiale, non assume valore e significato di retribuzione.." ( cfr. da ult. C.C. sez.VI, 6-5-1998 ; App. Milano, sez. II, 23-1-1997 )- definita con il termine " favole " nella sentenza impugnata ( sulla falsariga di quella emessa il 1-7-1997 dalla Corte di Appello di Brescia ), non e' stata riproposta con i motivi di gravame e deve, per cio', ritenersi definitivamente abbandonata.
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I P.U., Arces, Capone e Nanocchio, con i motivi di appello, non hanno, invero, contestato la qualificazione giuridica dei fatti ad essi ascritti e ritenuti in sentenza.
Capone e Nanocchio hanno, infatti, completamente ignorato il problema, prestando completa acquiescenza, sul punto, alle statuizioni del Giudice di primo grado.
Arces Giovanni, a sua volta, ha espressamente condiviso la qualificazione giuridica effettuata dal Tribunale, riconducendo gli episodi contestati ad una sorta di "corruzione ambientale", ad una " prassi diffusa nei primi anni 90.. che attingeva ben deferminati ambienti imprenditoriali e militari...., a quella corruzione ambientale ormai diffusa tra alcuni appartenenti alla Guardia dl Finanza. " ( p. 1 motivi di appello ).
b) la ipotesi di una concussione per costrizione:
Anche tale tesi, inizialmente adombrata dal solo Sciascia Salvatore nel corso del proprio esame dibattimentale, risulta definitivamente abbandonata con i motivi di gravame.
Ed invero
a) Zuccotti Alfredo, con il proprio atto di appello, si e' limitato a prospettare di essere stato indotto in errore sulla qualificazione giuridica del fatto, rappresentatogli "come un fatto di concussione" e dallo stesso, quindi, percepito come una " costrizione " ( p. 17 motivi di appello );
b) Sciascia Salvatore, a sua volta, ha ricondotto tutte le dazioni contestategli ad una " concussione ambientale, per induzione", trattandosi di vicende inserite in un contesto di " una prassi illegale, diffusa a tutti i livelli e`oramai percepita come ineluttabile..., di una vera e propria prassi in uso, di un sistema di diffusa illegalita', di veri e propri manuali di distribuzione delle somme tra i finanzieri..., della percezione di una
pag. 191
prassi ineludibile e diffusa nell'ambiente in cui si trovava, indifeso, in balia della Guardia di Finanza che poteva tranquillamente procurare gravi e seri danni ( intralci, lungaggini etc.. ) alle aziende verificate...; .. la soluzione che ne consegue e' che, nella specie, e in relazione ai fatti contestati... si e' verificata una concussione ambientale, per induzione. " ( cfr. p. 9 e segg. appello Sciascia );
c) Berlusconi Silvio, infine, ha prospettato che i fatti integrino ipotesi di concussione per induzione, trattandosi di episodi verificatisi in un contesto di sostanziale abitudinarieta' di percezione di denaro di illecita provenienza, di vera e propria soggezione del privato nei confronti dei P.U., (" veri e propri professionisti della tangente"), e di comportamenti induttivi sistematicamente posti in essere dai P.U.
Alla luce dei motivi di gravame proposti dagli imputati deve, quindi, ritenersi definitivamente superata la tesi della riconducibilita' dei fatti allo schema della concussione per costrizione, caratterizzata da un comportamento costringente del P.U. che determini una coartazione psichica del volere del privato.
E tanto va detto senza trascurare dĦ evidenziare, fin da ora (- per evitare di ritornare sull'argomento allorche' sara' esaminata la tesi della "concussione ambientale"-), che la versione difensiva di Sciascia, di essere stato vittima di veri e propri soprusi e minacce ( esplicite o implicite ) da parte dei P.U., finalizzati a costringerlo alle indebite dazioni, e' destituita di qualsiasi fondamento.
In particolare, tale imputato, ha riferito:
a) con riferimento alla verifica Videotime, di essere stato immediatamente esposto ad esplicite minacce da parte del M.llo Licheri: una particolare lungaggine degli accertamenti e, soprattutto, una estensione dei controlli ai rapporti intercorsi con gli artisti che avrebbero potuto essere evitati solo con il pagamento della somma di 200 mlllonl;
pag. 192
b) con riferimento alla verifica Mondadori, di avere subi'to, all'inizio della verifica, sottili e larvate minacce da parte del col. Tanca interpretate, univocamente, come un " messaggio forte, nel senso di dire: attenzione a come vi comportate, io sono colui che ti puo' afliggere da qualsiasi punto..." e, quindi, come una sorta di " pistola puntata in bocca" nonche', al termine degli accertamenti, ulteriori e piu' esplicite intimidazioni da parte del M.llo Ballerini ("...si procuri la maggior quantita' possibile di denaro, perche' contrastare Tanca puo' provocare un grave nocumento al suo gruppo.. " );
c) con riferimento alla verifica Mediolanum di avere ricevuto, nel corso della verifica, una secca e minacciosa imposizione da parte del M.llo Gilardino il quale gli aveva intimato, tout court, che " doveva pagare".
In realta' non puo' revocarsi in dubbio che tale strumentale versione difensiva risulti confutata da numerosi elementi di prova, gia' analiticamente indicati e correttamente valutati dal Giudice di primo grado, con argomentazioni logiche, corrette ed immuni da vizi, e segnatamente:
- con riferimento a tutti gli episodi contestati:
a) dalle dichiarazioni del T. col. della G.d.F., Gianni Giovannelli, il quale ha dichiarato: "... non sono in grado di specificare esattamente quali sono state le omissioni e le agevolazioni che i militari verificatori hanno effettuato presso le varie societa' al fine di ottenere dagli amministratori delle stesse le dazioni di danaro...; l'agevolazione che in sede di verifica comportava la riconoscenza degli amministratori ritengo fosse soprattutto la celerita' della verifica stessa, che comportava la possibilita' che l 'accertamento del magazzino, dei costi, dei fondi neri, del lavoro nero e dei ricavi non consentisse di scoprire le eventuali elusioni o evasioni fiscali; non si trattava certamente di una omissione totale, ma di una necessaria superficialita' ricollegata alla minore durata della verifica e dei controlli... In alcune occasioni ricordo che i sottufficiali operanti mi proposero di omettere determinati rilievi che in sede di verifica erano emersi... ":
pag. 193
b) dal rapporto di sostanziale parita', tra il Gruppo Fininvest- secondo gruppo privato italiano- e la G.d.F., caratterizzato da " piaceri reciproci ( tessere Fininvest per lo stadio concesse ai generali della G.dF, altri generi di utilita', disponibilita' a collaborare, per esempio, per effettuare trasporti di documenti di Fininvest a Roma, recapitandoli ad opra di un sottufficiale della Guardia di Finanza, che ha viaggiato allo scopo con un aereo privato Fininvest), passaggio di persone dalla Guardia di Finanza a Fininvest come dipendenti o con rapporti formalmente di consulenza (- Marco Rizzi eAIfredo Carugno, passati dalla Guardia di Finanza alla Fininvest nel 1984\1985 e trattative nel 1993\1994 per Francesco Nanocchio attraverso Rizzi -) o come professionisti stabili e pressocche' esclusivi ( Massimo Berruti, Giovanni Acampora ), raccomandazioni e richieste di assunzioni in Fininvest da parte di appartenenti alla G.d.F.(dichiarazioni Carugno e Tanca), manifestazioni di cordialita' e collaborazione ( episodio di favoreggiamento di Corrado e poi Berruti e Tanca nei confronti degli interessati del Gruppo Fininvest per Mondadori ) ": (cfr. p. 92-93 sent. Tribunale );
c) dalle arnmissioni dello stesso Silvio Berlusconi secondo cui la Fininvest e' stata in grado di contrastare, in passato, richieste concussive della G.d.F.;
d) dalle convergenti arnmissioni dello stesso Sciascia che, in generale, era possibile resistere alle richieste concussive della G.d.F. e che cio' non era stato, pero', possibile unicarnente per la vicenda Mondadori;
e) dalla capacita' del gruppo Fininvest di poter influenzare fin anche le scelte decisionali del Ministero delle Finanze, da cui dipendeva la G.d.F, come avvenuto in occasione dell'episodio Verzellesi ( - raccomandato da Berlusconi al Ministro per la nomina a Direttore del Dipartimento delle Entrate e poi proposto dallo stesso Ministro Formica quale Consigliere della Corte dei Conti -) e Koelliker ( interessato ad impedire un inasprimento dell' I.V.A. per i fuoristrada ).
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f) dai rapporti di cordialita' costantemente intercorsi tra Sciascia ed i componenti delle pattuglie della G.d.F. nel corso di tutte le verifiche in questione caratterizzate, sistematicamente, da incontri conviali, pranzi al ristorante, amichevoli conversazioni. Tali pranzi- come sottolineato dal Tribunale- hanno " costituito il contesto in cui si e' parlato delle somme da versare e in cui si sono talvolta versate effettivamente le somme ". E' significativa, al fine di valutare il clima nel quale si sono svolte le verifiche, la circostanza che, in talune occasioni, sono stati gli stessi finanziari ad offrire i pranzi a Sciascia, per contraccambiare pregresse analoghe cortesie.
g) dal significativo ritrovamento, in occasione della perquisizione eseguita nei confronti di Sciascia Salvatore in data 11 giugno 1993, di documentazione riservata della Guardia di Finanza, rivelatrice di stretti legami, per finalita' illecite, intercorsi tra il primo e i secondi.
h) dalla sentenza della Corte di Cassazione nĝ 1703 del 28-11-1997, emessa a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di coimputati, che nel decidere sui medesimi atti oggetto del presente procedimento ha riconosciuta corretta la qualificazioni giuridica dei fatti come corruzione propria;
La rilevanza di tali elementi, valorizzati dal Tribunale per escludere la ipotizabilita' di una concussione, con argomentazioni condivise dalla Corte, e' stata contrastata, sotto molteplici profili, dalle difese Sciascia ( p. 9 e seg. ) e Berlusconi ( p. 75 e seg. ).
La prima ha dedotto che non puo' ritenersi corretto inferire l'assenza di una situazione di soggezione- indispensabile, invece, per la configurabilita' del delitto di concussione- dal rapporto paritario intercorso tra due entita' astratte ( la G.d.F. ed il Gruppo Fininvest ) occorrendo, invece, tener conto, all'uopo, esclusivamente della concreta situazione ( di soggezione ) in cui si e' venuto a trovare' il dirigente Fininvest ( Sciascia ) nei confronti dei singoli militari vessatori ( Tanca, Gilardino etc..).
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La difesa di Silvio Berlusconi ha, invece, dedotto che:
1) la configurabilita' della concussione non puo' dipendere dalla maggiore o minore potenza economica del destinatario delle richieste della G.d.F.;
2) le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere provata la esistenza di stretti rapporti tra G.d.F. e Gruppo Fininvest, tali da escludere che la prima abbia potuto concutere il secondo;
3) la capacita' del gruppo Fininvest di resistere alle pretese della G.d.F. non puo' semplicisticamente trarsi dai due episodi Verzellesi e Koelliker, indicati dal Tribunale, per i quali, tra l'altro, I'interessamento di Silvio Berlusconi nei confronti del Ministro delle Finanze dell'epoca non aveva sortito i risultati auspicati dagli interessati.
Le censure sono infondate.
Per confutare l'assunto difensivo di Sciascia e' sufficiente rilevare che il destinatario delle illecite richieste di danaro, forrnulate dalla G.d.F., non era certamente lo stesso Sciascia, ma la societa' verificata e quindi il gruppo Fininvest dalla quale essa dipendeva.
Sciascia ha trattato con la G.d.F. non certo in nome proprio ma in rappresentanza della societa' e del Gruppo al quale apparteneva.
Tale imputato non ha, infatti, pagato di tasca propria ne' aveva alcun interesse a farlo
Ha pagato con danaro della societa' ( e del Gruppo ) e nel loro esclusivo interesse.
E' evidente, allora, che la comparazione tra i soggetti, al fine di verificare se gli stessi abbiano agito in una situazione di parita' ovvero di sudditanza dell'uno rispetto all'altro, deve necessariamente svolgersi non gia' tra Sciascia e Tanca ( Gilardino, Spazzoli, Mastrodonato, Arces, Cerciello, Tanca, Ballerini, Tripodi, Licheri, Di Gennaro
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e Sicuro ), ma esclusivamente tra i soggetti effettivi della illecita negoziazione ( il gruppo Fininvest ed il Nucleo di P.T. della G.d.F. di Milano dell'epoca ).
Non merita neppure accoglimento la doglianza della difesa Berlusconi secondo cui sarebbe irrilevante, i fini della qualificazione giuridica dei fatti, la particolare dimensione e la correlativa potenza economica della "parte offesa".
Cio' che caratterizza la concussione e', infatti, la esistenza di una situazione di timore o di paura della parte offesa, per effetto della condotta prevaricatrice del P.U. in grado di viziarne la libera determinazione e da farle preferire di soddisfare la indebita pretesa per evitare di subire un danno.
In tale prospettiva, se puo' concordarsi con l'appellante, che se 1' elemento della " potenza econornica" dell'autore della dazione e', di per se solo, insufficiente a fornire la prova della insussistenza della richiesta soggezione, non puo' certamente escludersi che esso assuma valore indiziante che concorre, unitamente ad altri elementi, a fornire la dimostrazione della assenza di uno stato di timore da parte della asserita" vittima".
Nella specie, la indubitabile potenza economica del Gruppo Finivest, unitamente agli acclarati rapporti di cordialita' intercorsi tra lo stesso e la G.d.F., alla dimostrata capacita' di Berlusconi di resistere alle richieste concussive della G.d.F. e di condizionare fin anche le scelte decisionali del Ministro delle Finanze dell'epoca, all' acclarato interesse delle societa' sottoposte a conseguire verifiche addomesticate, all'accertata iniziativa assunta per l' accordo corruttivo- descritta da Tanca e da Sicuro- ed a tutti gli altri elementi di prova irldicati dal Tribunale nella sentenza gravata ( alla quale si rinvia per comodita' espositiva e per evitare inutili ripetizioni ), concorre, in maniera pregnante, ad avvalorare la prospettazione accusatoria che le dazioni in questioni non sono frutto di concussione.
Ne' maggior pregio merita il rilievo secondo cui i rapporti di cordialita' e di scambio reiteratamente intercorsi tra il Gruppo Fininvest e militari della G.d.F. ( destinatari di tessere omaggio, di inviti a pranzi, di offerte di collaborazione per lo espletamento di
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incombenze del loro ufficio, di assunzioni nelle aziende del Gruppo, di raccomandazioni ed altro ) non dimostrerebbero il rapporto paritario intercorso tra tali soggetti e, soprattutto, la capacita' del Gruppo Fininvest di resistere alle richieste concussive dei militari
Non appare, invero, revocabile in dubbio che tali elementi, isolatamente considerati, appaiono insufficienti a dimostrare il thema probandum.
Ove, pero', valutati uitamente agli altri elementi innanzi richiamati, deve inevitabilmente riconoscersi che convergono, in modo univoco, ad escludere qualsiasi situazione di soggezione o di timore del Gruppo Fininvest nei confronti della G.d.F.
E se dovesse permanere, in proposito, qualche dubbio, lo stesso sarebbe prontamente fugato dalle ammissioni di Silvio Berlusconi, " n. 1 del gruppo", di essere sempre riuscito, in passato, a contrastare adeguatamente ogni richiesta concussiva della G.d.F.
Analoga sorte merita il rilievo difensivo afferente gli interventi di Silvio Berlusconi presso l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Gli episodi Verzellesi e Koelliker, accertati dal Tribunale, di per se' soli, non assumono pregnante valenza probatoria; la assumono, invece, ove valutati unitamente agli altri elementi di prova gia' reiteratamente richiamati.
In proposito vi e' solo da aggiungere che non appare corretto ritenere che
l'intervento effettuato da Silvio Berlusconi nei confronti del Ministro Formica in relazione alle vicende Verzellesi e Koelliker non abbia sortito " nessun effetto". E', infatti, dimostrato, in atti, che Verzellesi, ancorche' non designato Direttore del Dipartimento Entrate, e' stato proposto, appunto dal Ministro Formica, alla prestigiosa carica di Consigliere della Corte dei Conti:
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E, poi, altresi' pacifico in atti che le " pressloni" esercitate sul Ministro Formica per evitare l'inasprimento dell'IVA sui fuoristrada, hanno dato utili risultati, non essendo stato piu' modificato il regime IVA su tali veicoli ed essendo stata introdotta, soltanto dal maggio 1991, " una tassa speciale sui fuoristrada".
- con riferimento alla verifica Mondadori:
a) dalle sostanziali arnmissioni rese dal col. Tanca in ordine alle modalita' di svolgimento delle verifiche, alle iniziative assunte per la conclusione del pactum sceleris e soprattutto alla causale delle dazioni di danaro, fi'nalizzate alla omissione di approfondite verifiche da parte della G.d.F. e ad impedire lo accertamento di gravi fatti pregiudizievoli per il contribuente.
L'ufficiale della G.d.F., con narrazione precisa ed articolata, nel descrivere i rapporti intercorsi con i contribuenti nel corso di verifiche addomesticate, ha ricordato che costoro venivano agevolati con una serie di espedienti: controlli a campione ben mirati; scelta dei conti da verificare limitata a quelli che verosimilmente non presentavano irregolarita'; controlli di magazzino sommari e per settori meno significativi, interpello dei clienti sovente suggeriti dallo stesso verificato; invio dei questionari a clienti per i quali era stata sicuramente rilasciata regolare fattura; interpretazione di norme tributarie in maniera favorevole al contribuente.
Tutto cio', come ha correttamente rilevato il Tribunale " delinea un quadro chiaro dl corruzione sistematica, scontata, diffusa ed estremamente soft, dove tutti sapevano di che cosa si trattasse e tuttavia nessuno ne parlava apertamente ";
b) dalla inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da Sciascia secondo cui lo stesso, pur proclamatosi vittima di una concussione da parte di Tanca, tanto da sentirsi come con " una pistola puntata in bocca", in occasione di un successivo incontro con l'ufficiale della G.d.F., avvenuto in un esercizio pubblico di via Vittor Pisani, alla secca richiesta di pagare la somma di 300 milioni, si sarebbe adirato, avrebbe dato origine ad
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un alterco e avrebbe fin anche indirizzato a Tanca la seguente espressione- sicuramente incompatibile con l'adombrato schema della concussione-: " senta, se vuole questi soldi bene, altrimenti me lo dica che io li prendo e me ne torno a casa..".
Non vale a svilire la valenza probatoria delle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di Tanca, la circostanza, prospettata dalla difesa Berlusconi, che il quadro di "corruzione sistematica, diffusa ed estremamente soft", descritto da predetto imputato in procedimento connesso, non riguarderebbe le verifiche oggetto del giudizio e, segnatamente, quella Mondadori ( -contestata anche al Tanca -), essendosi quest'ultimo limitato a fornire soltanto indicazioni di carattere generale, di massima, prive di qualsiasi specifico riferimento agli episodi in questione ed avendo anzi espressamente riconosciuto di non sapere nulla delle modalita' con cui si sarebbe svolta la verifica Mondadori (".. di questa verifica, dell'andamento della verifica, non ho mai saputo niente... non l 'ho seguita, in quei venti giorni in cui sono stato al reparto e non I 'ho seguita dopo perche' sono andato via" ( esame Tanca, pag. 15 ).
In contrario va rilevato che:
1) non vi e' motivo alcuno, in difetto di prova contraria, per ritenere che la verifica Mondadori si sia sottratta a quella regola descritta dal col. Tanca come seguita sistematicamente dalla G.d.F. in occasione delle verifiche " addomesticate" al fine di raggiungere un accordo corruttivo con i contribuenti;
2) ove si ritenga provato, come assume l'appellante Berlusconi, che Tanca, nel descrivere il predetto modus operandi non abbia potuto riferirsi anche alla verifica Mondadori avendo fi'n anche negato il proprio diretto coinvolgimento in tale vicenda, allora e' conseguenziale riconoscere la falsita' della stesse dichiarazione di Sciascia, di essere stato costretto cioe' alla dazione Mondadori in conseguenza e per effetto delle larvate minacce di tale Ufficiale della G.d.F.
In tale ultima ipotesi, resterebbe quindi totalmente priva di conforto, la versione difensiva di Sciascia di essere stato vittima di concussione.
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Ne' alcun rilievo, al fine di escludere che per la verifica Mondadori si sia derogato a quella prassi di corruttela sistematica descritta da Tanca, puo' assumere l'ulteriore circostanza- pure evidenziata dalla difesa di Berlusconi- secondo cui, in occasione di tali accertamenti, non vi sarebbero stati " controlli a campione" rnirati owero interpretazioni " di norme tributarie in maniera ...favorevole" al contribuente, indicati da Tanca come strumenti adoperati dalla G.d.F. per evitare verifiche approfondite e l'accertamento di fatti pregiudizievoli per il contribuente.
In proposito e' sufficiente rilevare che le indicazioni fornite da Tanca sugli espedienti seguiti per favorire il contribuente sono soltanto esemplificative e non esauriscono, per ammissione stessa del dichiarante, tutte le possibili modalita' operative seguite dai verificatori per omettere atti di ufficio e ricevere la " riconoscenza " dei verificati.
Il fatto che, in occasione della verifica Mondadori, non sarebbero stati effettuati controlli mirati " a campione" owero interpretazioni benevoli di norme tributarie, assume scarsa significazione, a fronte dell'acclarato intervenuto pagamento di somme di danaro al fine di conseguire un accertamento superficiale e, quindi, non approfondito.
Ne' maggior pregio ha l'obiezione della difesa Berlusconi secondo cui la frase indirizzata da Sciascia a Tanca, nel corso del colloquio nella pasticceria Ricci di via Vittor Pisani di Milano, lungi dall'essere incompatibile con lo schema della concussione, testimonierebbe unicamente una esasperazione dell'imputato il quale, gia' in condizioni psicofisiche debilitate per un recente infarto, dopo avere subito reiterate larvate minacce dell'Ufficiale della G.d.F. e la lungaggine delle operazioni di verifica, protrattesi per oltre 4 mesi, avrebbe reagito, in un moto di stizza, intimando a Tanca di accontentarsi di quanto gli veniva offerto ( 100 milioni in luogo dei 300 reclamati) minacciando, in difetto, di andarsene.
Per contrastare tale interpretazione difensiva e' sufficiente osservare che Sciascia, asseritamente vittima di concussione da parte del Tanca, era tuttavia in condizioni di
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poter " trattare" con il suo concussore l'importo della somma reclamata, di ridurre addirittura di 2\3 le altrui indebite pretese e, fin anche, di interrompere ogni trattativa e, quindi, in buona sostanza di non corrispondergli alcunche'.
Allora la conclusione da trarre e' ovvia, unica e conseguenziale: Sciascia non era esposto a quella grave minaccia di " una pistola puntata in bocca" impugnata dal suo contraddittore; non era cosi' sottomesso alla vis compulsiva del P.U; la sua volonta' non era viziata al punto tale da fargli ritenere preferibile esaudire la illecita pretesa per evitare un ulteriore danno.
Se Sciascia ha, quindi, "trattato" il prezzo, lo ha ridotto in misura rilevante rispetto alle richieste di Tanca ed ha fin anche minacciato l'interlocutore di interrompere ogni ulteriore trattativa, vuol dire che non versava in una situazione di soggezione ma, anzi, era ben consapevole di trattare con l'Ufficiale pariteticamente, di essere in condizioni di poter rispondere alle rninacce con altre analoghe rninacce ed alle esorbitanti altrui pretese con controfferte, in cio' evidentemente confortato dall'ulteriore consapevolezza della comunanza di interesse che lo legava al suo " antagonista"
- con riferimento alla verifica Video-Time:
a) dalle dichiarazioni del M.llo Giuseppe Sicuro del Nucleo di P.T. ( componente della pattuglia verificatrice Video Time ) il quale, in termini di sovrapposizione con il racconto di Tanca, ha riferito che: " la erogazione di danaro per la Guardia di Finanza, cui il contribuenfe si dichiarava disponibile, presupponeva il non approfondimento della verifica da parte degli operanti... La logica dell'accordo- ove raggiunto in corso di verifica- presupponeva che la pattuglia verificante non cercasse di riscontrare eventuali irregolarita' sostanziali....; i rappresentanti delle societa' verificate, dopo avere inizialmente dimostrato disponibilita' nei nostri confronti ci elargirono le somme di danaro in corso di verifica o quasi sempre al fermine della stessa e qualche volta a distanza di mesi, per gratitudine nei nostri confronti in quanto la celerita' e la settorialita' della verifica aveva reso o rendeva gli acceffamenti piu' superficiali e quindi agevolava le societa' verificate... ".
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Da tale racconto emerge, quindi, chiaramente un contesto corruttivo piu' che concussivo;
b) dalle convergenti dichiarazioni del M.llo Licheri il quale ha dichiarato di essere stato " indotto dai suoi superiori a non contrastare ed anzi a favorire offeffe da parte dei soggetti verificati", cosi' delineando una situazione tipica di " corruzione";
c) dagli accertati rapporti di amicizia e di cordialita' intercorsi, all'epoca dei fatti, tra Sciascia e Licheri, confermati da quest'ultimo e dallo stesso M.llo De Gennaro, tali da rendere assolutamente inverosimile l'assunto di Sciascia di essere stato destinatario di una richiesta di 200 milioni di lire, accompagnata dalla esplicita e brutale minaccia, da parte del sottuficiale, di protrarre la verifica, in difetto di pagamento, per moltissimo tempo e, soprattutto, di estendere gli accertamenti ai rapporti intercorsi tra la societa' e gli artisti.
La difesa di Silvio Berlusconi, per contrastare la tesi del Tribunale della riconducibilita' dell'episodio in questione allo schema della corruzione, si e' limitata a dedurre che
1) Sciascia non ha mai detto- contrariamente a quanto genericamente afferrnato dal Tribunale- di essere stato amico di Licheri;
2) non esiste una prova di " stretta amicizia" tra i due;
3) tale eventuale amicizia non e' di per se' incompatibile con le schema concussivo, posto che le richieste concussive di Licheri " non sono state certamente effettuate a titolo personale... essendo invece la manifestazione tangibile di quella prassi corruttiva generalizzata in auge presso il Nucleo di P.T. di Milano in quegli anni";
4) Sciascia non ha comunque ricevuto minacce o intimidazioni di carattere personale da Licheri;
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5) lo stato di soggezione di Sciascia " e' invece dimostrato dalla causale della richiesta avanzata da Licheri".
Le doglianze sono infondate.
Ed invero:
a) anche se Sciascia non ha faKo esplicito riferimento a stretti rapporti di amicizia intercorsi con Licheri, indipendentemente dal rapporto di lavoro, e' comunque incontestabile che a tale amicizia hanno fatto ripetutamente eenno, in termini di sovrapposizione, Licheri e De Gennaro.
Se tale amicizia tra i due fosse " stretta" o meno, poco importa; resta comunque il fatto ehe tra tali soggetti esistevano rapporti di tale cordialita' da indurre Licheri ad informarsi, presso l'ufficio di Seiascia, delle condizioni di salute di quest'ultimo in occasione del suo ricovero ospedaliero e da giustificare reciproce e frequenti conversazioni telefoniche, non legate a motivi di lavoro.
b) tale amicizia, o, se si vuole, tale cordialita' e correttezza di rapporti tra i due soggetti ( protrattisi anche dopo l'episodio in questione ) mal si conciliano con un quell' atteggiamento di sopraffazione del Licheri descritto da Sciascia e soprattutto con quella brutalita' e rozzezza di modi con la quale sarebbe stata avanzata la richiesta " concussiva".
c) poco importa se le minacce indirizzate a Sciascia non abbiano avuto contenuto personale e non siano state fatte per motivi personali.
E' fin troppo evidente la idoneita' di tali minaeee a turbare, eomunque, per il loro contenuto, il rapporto di cordialita' tra l'autore ed il destinatario, rimasto, invece, immutato, successivamente all'episodio in questione (- riferito, del resto, dal solo Sciascia ).
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E' piu' che verosimile supporre che ove la G.d.F. avesse voluto incutere timore a Sciascia e, quindi, agli amministratori della societa' sottoposta a verifica, Licheri non si sarebbe prestato a tale spiacevole incombenza, si sarebbe fatto sostituire all'uopo da altro collega della pattuglia, avrebbe indirizzato le espressioni minacciose a destinatari diversi da Sciascia owero si sarebbe comunque giustificato, nei confronti, dell'amico, per tale deplorevole condotta impostagli dai superiori.
Nulla di tutto cio' e' avvenuto.
La conclusione e' ovvia: nessuna minaccia esplicita o implicita e' stata indirizzata da Licheri a Sciascia; tra i due vi e' stata una illecita pattuizione in posizione paritaria.
c) Nessun argomento di prova puo' trarsi, conseguentemente, dalla causale della richiesta " concussiva" asseritamente formulata da Licheri, priva di qualsiasi conforto probatorio e contrastata dai richiamati elementi di prova.
-con riferimento alla verifica Mediolanum:
- dalla mancata prospettazione, da parte dello stesso Sciascia, di qualsiasi concreta condotta prevaricatrice tenuta dal pubblico ufficiale ( M.llo Gilardino ) il quale si sarebbe limitato a dirgli che " bisognava pagare";
- dalla conseguente considerazione che tutta la vicenda si sarebbe, quindi, svolta " in maniera assolutamente tranquilla, quasi scontata, senza minacce o prevaricazioni" ( p. 101 sent. Trib. ).
La difesa Berlusconi si e' doluta della carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione della prospettata concussione in occasione della verifica Mediolanum.
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Ha, in proposito, dedotto che:
a) lo stesso Paolo Berlusconi, nel corso dell'interrogatorio reso il 29-7-1994, ha avvalorato la ipotesi concussiva riferendo che Gilardino aveva prospettato " una serie di difficolta' che avrebbero potuto allungare i tempi della verifica";
b) lo schema concussivo ha ricevuto ulteriore conferma dalle dichiarazioni rese dal teste Rossi nel corso del proprio esame dibattimentale allorquando ha riferito: "secondo me erano stati acquisiti probabilmente gia' da un po' di tempo degli elemenfi piu' che sufficienfi; erano stati visti i documenti, a mio avviso su certi documenti ci sono tornati magari 2 o 3 volte" ( esame Rossi, 16-10-1996 p. 60 ).
Le doglianze sono infondate.
Ed invero:
a) a fronte della molteplicita' degli elementi di prova indicati dal Tribunale a sostegno della tesi della configurabilita' della corruzione ( ed innanzi richiamati ), incombeva agli imputati l'onere di fornire la prova contraria di una attivita' concussiva, mediante costringimento o induzione, realizzata dai P.U.
La qualificazione giuridica del fatto in esame come corruzione poggia, invero,sulle
- dichiarazioni del col. Giovannelli;
- dichiarazioni del col. Tanca;
- dichiarazioni dello stesso Sciascia, prive di qualsiasi indicazione in ordine a minacce, soprusi, vessazioni e condotte prevaricatrici dei P.U.;
b) nessuna valenza probatoria puo' attribuirsi al generico riferimento, effettuato da Paolo Berlusconi, alla prospettazione, da parte di Gilardino, di difficolta' ehe " avrebbero potuto allungare i tempi della verifica". Berlusconi non ha, invero, avuto contatti diretti con Gilardino nel corso della verifiea in questione.
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L'episodio riferito da Paolo Berlusconi ( evidentemente de relato ) non e' stato accompagnato neppure dalla indicazione della fonte di riferimento ed e' stato, in ogni caso, contrastato dalle dichiarazioni di Sciascia il quale, ancorche' interessato ad evidenziare eventuali attivita' concussive da parte dei P.U. in suo danno, non ha mai fatto riferimento ad esplicit o implicite minacce dei finanzieri di procastinare la durata degli accertamenti.
L' episodio riferito da Berlusconi non risulta neppure collegato funzionalmente alla dazione del danaro.
c) l'ipotesi concussiva non riceve neppure conferma dalle dichiarazioni del teste Rossi il quale si' e' limitato, in proposito, a riferire proprie impressioni e congetture prive di qualsiasi valenza probatoria (".. secondo me...; probabilmenĦe....; a mio avviso...; magari... ").
Deve ritenersi, quindi, provato che le dazioni Videotime, Mondadori e Mediolanum integrino ipotesi di corruzione e non gia' di concussione.
c) la ipotesi di una concussione " ambientale" (- per induzione- ):
Con i motivi di gravame, le difese di Scascia e Berlusconi hanno dedotto che i fatti contestati sono riconducibili ad ipotesi di cd. " concussione ambientale".
A conforto dell'assunto, la difesa Sciascia ha rilevato che:
- per escludere la sussistenza della predetta concussione non puo' assumere rilievo decisivo la circostanza, valorizzata dal Tribunale, che " residuava in capo a Sciascia una qualche liberta' di contrattazione ";
- le risultanze istruttorie acquisite ( dichiarazioni Sciascia; sentenze della C.A. di Milano, sez. 2° penale, n° 4345 del 5-12-1996 e del GIP del Tribunale dĦ Milano in data
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17-11-1995, nei confronto di militari della G.d.F. relative alla vicenda in oggetto, hanno riconosciuto che, all'epoca, vi " era un diffusissimo quadro di dazioni agli esponenti della G.d.F., una prassi illegale, diffusa a tutti i livelli e oramai recepita come ineluttabile.. " e, quindi, " una situazione di grave disagio per tutte le imprese oggetto di verifica che percepiscono e sentono il metus della situazione": gli imprenditori in balia dei verificatori e, quindi, " nella situazione psicologioca di chi ha tutto, e solo, da perdere.. ";
- il contesto di concussione ambientale ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Sciascia e, soprattutto, nella" drammaticita' dell'incontro tra Sciascia e Tanca", nel "quadro di insieme tracciato da Landi", nella "ineluttabile prospettiva avanzata da Licheri", nella " intollerabile protervia di Tanca", nel " fatalismo di Gilardino", nella carenza di interessi di Sciascia - semplice dipendente del Gruppo- ad un patto corruttivo con la G.d.F., nel convincimento da parte di tale imputato di " una prassi ineluttabile e diffusa nell'ambito della quale si trovava, indifeso, in balia della Guardia di Finanza che poteva tranquillamente procurare gravi e seri danni.."
La difesa di Silvio Berlusconi, con analoghe argomentazioni, ha dedotto che: - la sentenza del Tribunale " ha del tutto ignorato l'esistenza di una prassi di diffusa illegalita' che, all'epoca dei fatti, ha interessato tutti i livelli del Nucleo di P.T. della G.d.F. di Milano";
- il Tribunale ha omesso di considerare " che il reato di concussione sussiste anche se il pubblico ufficiale tiene un comportamento induttivo, al limite anche tacito che, pur non determinando nel privato prospettive di situazioni spaventose e intollerabili, sia sufficiente a corroborare la convinzione di dover pagare per prassi diffusa in tal senso"
- la prassi di corruttela diffusa e sistematica e' awalorata, nella specie, dalle stesse dichiarazioni dei finanzieri che hanno eseguito la verifica ( Licheri: int. 12-7-94; Gilardino: int. 18-7-94; Massimano: int. 24-8-94; Ballerini, Tanca e Cerciello );
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- la riconducibilita' di tale prassi illegale allo schema della concussione " e' stata, inoltre, dichiarata da ben due prowedimenti giurisdizionali che sono stati acquisiti agli atti del processo"
- la riconducib'ilita' di tali dazioni al predetto schema e' ulteriormente confortata dalla durata delle verifiche che, per ammissione degli stessi verificatori, hanno superato quella di due mesi che, per regolamento, era riservata al sesto Gruppo ( Videotime: 3 mesi e 5 giorni; Mondadori: 4 mesi e 4 giorni; Mediolanum: 2 mesi e 18 giorni ), nonche' dalla modesta entita' delle somme corrisposte.
I motivi di impugnazione in esame non meritano accoglimento.
Se puo' condividersi l'assunto della difesa Sciascia secondo cui il delitto di concussione presuppone non gia' l'annullamento della volonta' della vittima ma unicamente una coercizione psichica relativa (- tale cioe' da lasciare alla parte offesa la possibilita' di scegliere comunque tra la illecita dazione ed il male minacciato-) e che tale coartazione della volonta' - collegata all'abuso delle funzioni o della qualita' del P.U- puo' essere realizzata anche con comportamenti apparentemente intransigenti del P.U. ( anche solo ostruzionistici o omissivi ), finalizzati, tuttavia, ad ottenere la indebita promessa o dazione da parte del privato, non puo' cio'nonostante ravvisarsi, nella specie, la ipotizzata " concussione ambientale".
Ed invero se con l'espressione " concussione ambientale" si vuole intendere che il reato di concussione sussista anche tutte le volte in cui, indipendentemente da un concreto atteggiamento ostruzionistico del P.U. e da un effettivo stato di soggezione del privato connesso funzionalmente al primo, la dazione o la promessa si inserisca in un contesto ambientale caratterizzato da una " prassi illegale, diffusa a tutti i livelli e oramai recepita come ineluttabile" dagli imprenditori lasciati " in balia dei verificatori" ( e sia quindi frutto esclusivo di tale situazione ambientale ), si dice una cosa inesatta, non essendo tale situazione sicuramente riconducibile allo schema tipico delineato dal legislatore nell'art.3 17 c.p.
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Se, invece, come appare piu' corretto, con la predetta espressione si vuole alludere a quei casi in cui, pur in difetto di una formale richiesta del P.U., il privato assecondi le aspettative del primo, nella convinzione della ineluttabilita' del pagamento imposto da una prassi illegale diffusa e soprattutto perche' comunque coartato da un atteggiamento ostruzionistico, dil torio, omissivo o comunque induttivo del P.U. (- diretto a corroborare quel convincimento-) si afferma una cosa esatta ma scontata, trattandosi di situazione perfettamente riconducibile a quello schema di concussione per induzione, delineato dal richiamato art. 317 c.p.
Ne consegue che quando, nonostante il predetto contesto ambientale, non si verifica nessun turbamento psichico del privato provocato dalla condotta del P.U. ovvero quando sia addirittura l'imprenditore ad approfittare di quei consolidati meccanismi criminosi, inserirendosi volontariamente in quel sistema di mercanteggiarnento dei pubblici poteri per conseguire illeciti vantaggi, e' fuori luogo parlare di " concussione ambientale" o, meglio, " per induzione", costituendo la dazione frutto dell'incontro delle volonta delle parti contraenti che- su un piano pressocche' paritario- perseguono, in modo deviato ma libero, un proprio vantaggio.
In breve, I'elemento determinante della distinzione tra corruzione e concussione ( sia pure nella forma di " concussione ambientaie" per induzione ) e' costituito " dall'atteggiamento delle volonta' rispettive del pubblico ufficiale e del privato e di conseguenza dal tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti. Si ha infatti concussione quando il P.U. strumentalizza la propria autorita' ed il proprio potere per coartare la volonta' del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto alla richiesta. Corrispondentemente, lo stato d'animo del privato e' caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volonta' percepita come dominante.
Lo schema, per quanto concerne le caratteristiche della volonta', e' del tutto analogo nella cd. concussione ambientale in cui il dato distintivo e' rappresentato dal fatto che qui opera, da entrambe le parti, il riferimento ad una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa piu' semplice nella sostanza e piu' sfumata nelle forme per il
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fatto di richiamarsi a condotte gia' codificate " ( C.C. sez. VI, 19 gennaio 1998, Pancheri ed altri, in Cass. pen. mass. 1998, m. 1582, p. 2917 ).
Nel caso di specie non appare, invece, ravvisabile la ipotizzata "concussione ambientale" ( per ind'uzione ).
Se invero puo' ritenersi sufficientemente dimostrato che all'epoca dei fatti, I'ambiente era pervaso da una prassi di corruttela sistematica, difetta tuttavia qualsiasi elemento di prova che le dazioni in questioni siano state conseguenza di un comportamento induttivo dei P.U. nel senso innanzi indicato, e soprattutto che si sia verificato uno stato di soggezione del gruppo Fininvest nei confronti del Nucleo P.T. della G.d.F. di Milano.
Le risultanze istruttorie, innanzi richiamate, dimostrano, in contrario, che: - il secondo gruppo privato italiano non ha subito alcun condizionamento ambientale ne', tanto meno, comportamenti induttivi da parte dei P.U., finalizzati a corroborare il convincimento della ineluttabilita' dei pagamenti;
- il pagamento delle " tangenti" per le verifiche Videotime- Mondadori e Mediolanum, rispondendo ad un concreto interesse delle societa' verificate, e' stato frutto di una libera contrattazione delle parti.
Vanno qui richiamate, per comodita' espositiva e per evitare inutili ripetizioni, tutte le considerazioni innanzi svolte ( cfr. par. 3\ b, p. 191 e seg. della presente sentenza ).
Vi e' solo da aggiungere che, a fronte degli elementi di prova acquisiti, non costituisce argomento decisivo, per awalorare la ipotesi difensiva di una concussione per induzione, la particolare durata delle verifiche in questione, trattandosi di elemento indiziario non univoco.
La lungaggine delle verifiche appare, infatti, compatibile con le notevoli dimensioni delle aziende verificate e puo' trovare fin anche giustificazione nella necessita' dei
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verificatori di precostituirsi la prova della accuratezza e della scrupolosita' degli accertamenti espletati.
d) la ipotesi di una qualificazione dei fatti come corruzione impropria:
Con riferimento alle tre verifiche oggetto del giudizio, soltanto la difesa Berlusconi ha negato la riconducibilita' degli episodi allo schema della corruzione propria, per la mancata individuazione di uno specifico atto, contrario ai doveri di ufficio, oggetto del mercimonio.
Ed invero, la difesa Arces, con i motivi gravami, non ha proposto questioni afferenti la qualificazione giuridica del fatto.
La difesa Zuccotti, a sua volta, si e' limitata a prospettare la erronea percezione, da parte dell'imputato, di circostanze di fatto in ordine ad una condotta concussiva dei P.U., che avrebbe alterato il presupposto del suo processo volitivo.
La difesa Sciascia, infine, ha ricondotto gli episodi delittuosi nello schema della cd. " concussione ambientale", neppure ipotizzando che tali fatti potessero ricadere nelle previsioni di cui all'art. 319 c.p.
Con i motivi di gravame, la difesa di Silvio Berlusconi ha rilevato che, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 319, " e' necessario che la dazione illecita sia finalizzata alla omissione o al ritardo di uno specifico atti di ufficio o alla commissione di un ben individuato atto contrario ai doveri d' ufficio", non essendo sufficiente - come invece ritenuto dal Tribunale- un generico "comportamento del pubblico ufficiale che contrasti in qualche modo con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che violi i doveri di imparzialita' o onesta'".
La necessita' della individuazione di siffatto atto sarebbe, quindi, imposta dalla lettera della norma " che riferisce specificamente l'elemento della finalizzazione al
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compimento di atti... e non alla generica promessa ed altrettanto generica accettazione della promessa di una non precisata attivita' connessa alla posizione di soggetto pubblico", nonche' dalla stessa ratio dell'art. 319 c.p. finalizato " a prevenire le illecite compravendite di atti di ufficio", con la conseguenza che punto di riferimento della condotta punibile p˘trebbe essere " soltanto cio' che costituisce atto di ufficio (- nel caso della corruzione propria, I' atto contrario ai doveri dello stesso -), e non qualsiasi generale attivita' del soggetto pubblico che puo' di fatto interferire sul compimento degli atti di uffficio".
E' stato inoltre dedotto che il Giudice di primo grado, nel ricondurre gli episodi in questione allo schema della corruzione propria, avrebbe erroneamente fatto riferimento ad una " asserita superficialita'-celerita', da parte dei rnilitari della G.d.F., nell'effettuare i controlli e gli accertamenti", limitandosi ad ipoti7.7~re, soltanto per la verifica Videotime, la ricorrenza di una specifica omissione, nella " mancata evidenziazione dei sospesi di cassa e nella mancata estensione degli accertamenti agli artisti ".
Le doglianze sono infondate e corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Tribunale.
La Giurisprudenza, dopo alcune oscillazione, si e' oramai consolidata nel riconoscere che per la configurabilita' della concussione propria " non e' necessaria I'individuazione specifica dell'atfo oggetto dell'accordo corruttivo in quanto l'atto di ufficio oggetto del mercimonio non va inteso in senso formale, comprendendo la locuzione qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedelta', imparzialita', onesta' che debbono osservarsi da parte di chiunque eserciti una pubblica funzione.
Deve percio' ritenersi sussisĦente il reato di corruzione ogni qual volta si accerti che la consegna di danaro al P.U. sia stafa effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori e tale forma di corruzione rientra tra le ipotesi di corruzione propria ( per atto contrario ai doveri di ufficio ) e non di corruzione impropria, implicando il mercimonio della funzione stessa" ( C.C. sez. VI, 5-2-1998, Lombardi, in Cass. pen. 1999, p. 2514 m. 1197; cfr. anche C.C. sez. VI, 16 aprile 1996, Squillante, ivi 1997, p. 3408 n ° 1848; C.C. sez. IV, 13-8-1996, Pacifico, in C.E.D. Cass.
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n ° 206122; C.C. sez. VI, 30-11-1995, Varvarito, in Cass. pen. 1996, p. 2184 nĝ 1218; C.C. VI, 29-10-1992, Riso, ivi 1994, p. 1518 n ° 893; C.C. sez. VI, 15-10-1987, Bloise, ivi, 1989, p. 365, m. 342.. ).
Ed ancora: ai fini della contrarieta' dell'atto di ufficio " occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all 'insieme del servizio reso al privato, per cui, anche se ogni atto, separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l' asservimento costante della funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art, 319 c.p. L'atto confrario ai doveri di ufficio non va, quindi, inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamenfo del pubblico ufficiale che sia in confrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi quegli specifici doveri di fedelta', imparzialifa' ed onesta' che debbono essere osservati da chiunque eserciti una funzione pubblica; con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo atto che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il delitto di cui all' art. 3I9 c.p. ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata fatta in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione" ( C.C. sez. VI, 28-11-1997, Gilardino in Gazz. Giur. 1998, fasc. 9 p. 54; cfr. anche C.C. sez. VI, 18-4-1996, Messina ).
Cio' premesso, appare indubitabile che le tre dazioni in questione rientrino nelle previsioni di cui all'art. 319 c.p.
E valga il vero.
Dalle concordi dichiarazioni di Tanca, Licheri, Sicuro e Giovannelli emerge che il danaro consegnato ai P.U. era funzionale all'omesso accertamento, da parte dei militari della G.d.F., di fatti pregiudizievoli per la societa' verificata e, quindi, alla sommarieta' e alla superficialita' delle verifiche fiscali.
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Le dazioni, sicuramente effettuate in ragione delle funzioni esercitate dai P.U. erano, quindi, finalizzate ad evitare che qualche irregolarita' potesse emergere.
In sostanza, come correttamente sottolineato dal Tribunale, " il pilotaggio della verifica ", veniva effettuato a monte, prima ancora che fosse emersa una irregolarita' e proprio allo scopo di impedirne la rilevazione.
Con tale condotta, volutamente negligente, i militari nan soltanto violavano, per mercimonio, il generico dovere di correttezza e di imparzialita', ma trasferivano nell'atto finale ( di verifica ) tale parzialita', segnandolo di connotazioni privatistiche, rendendolo cosi' illecito e contrario ai doveri del loro ufflcio, in quanto effettuato nell'interesse del privato corruttore.
L'accettazione di somme di danaro, non certo irrisorie, ma sicuramente proporzionate alla prestazione illecita, manifesta che i finanzieri non sono stati imparziali ed hanno compiuto atti di ufficio per retribuzione, cosi' violando, innanzittutto, il dovere esterno di imparzialita'.
La voluta omissione del necessario controllo fiscale, collegato funzionalmente alla predetta dazione, rivela che la complessiva attivita' di verifica e' stata viziata, piegata al perseguimento di interessi del privato.
La imparzialita' del P.U. si e', quindi, riverberata sull'atto di ufficio, rendendolo illecito.
Per altro, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui il delitto in esame presupponga che sia ben individuato e determinato l'atto contrario ai doveri dell'ufficio costituente contropartita della illecita dazione ( o promessa ), si deve, ciononostante, riconoscere la ricorrenza di tale requisito posto che, nella specie, i singoli atti da omettere erano comunque individuabili, fin dall'inizio, secondo' criteri prefissati, sovente accompagnati da manifestazioni di volonta' da parte del privato (- il controllo di quei soli conti che presumibilmente non presentavano irregolarita'; la verifica delle giacenze di
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magazzino non estesa a settori significativi, il controllo incrociato esteso ai soli clienti " sicuri", spesso indicati dallo stesso contribuente; I'invio di questionari soltanto a clienti e fornitori che avevano pagato con assegno e nei confronti dei quali era stata emessa regolare fattura..), cosi' come ricordato dal Col. Tanca.
Appare, quindi, corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, come corruzione propria ex art. 319 c.p.
la dazione Telepiu':
* La difesa di Sciascia, anche con riferimento alla vicenda Telepiu', ha, in buona sostanza, prospettato che il fatto integri una ipotesi di concussione e non di corruzione.
Il motivo di appello- assolutamente generico- si risolve, in buona sostanza nella riproposizione di censure gia' dedotte in primo grado, senza alcuna specifica contestazione delle argomentazioni indicate dal Tribunale a sostegno della decisione impugnata.
L'assunto difensivo e', in ogni caso, contraddetto dalle risultanze istruttorie acquisite ( ed in particolare dalle dichiarazioni di Nanocchio ) idonee a dimostrare l'assenza di qualsiasi sopraffazione dei P.U., il clima disteso in cui si sono svolti gli accertarnenti e, soprattutto, il ruolo paritario, assunto dai protagonisti, nell'illecito mercimonio.
In assenza di ulteriori ( e specifici ) motivi di impugnazione afferenti l'episodio in esame, vanno qui richiamate, per comodita' espositiva e per evitare inutili ripetizioni, le considerazioni gia' innanzi svolte.
* La difesa di Capone, a sua volta, ha chiesto la derubricazione del reato ascritto all'imputato in quello di corruzione impropria, sul rilievo della completezza degli accertamenti espletati ( e della relazione finale redatta ), con riferimento alle specifiche indagini ( delegate ) dal P.M. di Roma, dott. Cordova.
Il motivo di irnpugnazione e' infondato.
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Ed invero, cio' che rileva al fine della qualificazione giuridica del fatto come corruzione propria, e' soltanto la finalizzazione del mercimonio al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
E', quindi, del tutto irrilevante, ai fini di tale qualificazione (- cosi' come della consumazione del reato-) il compimento o meno di tale atto che, nella corruzione propria antecedente, costituisce oggetto del dolo specifico e, in quella susseguente, presupposto della condotta.
In proposito e' sufficiente richiamare la giurisprudenza della S.C. a stregua della quale " ai fini del delitto di corruzione... e' sufficiente un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la controprestazione purche' questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione. Che poi l'atto illecito non sia compiuto a causa del mancato verificarsi delle condizioni che ne avrebbero reso possibile l'esecuzione, non rileva, posto che il delitto di corruzione propria si perfeziona con l'accettazione della promessa" ( C.C. sez. VI, Paludetto, 10 luglio 1990, Paludetto, in Giust. pen. 1991, II, 297 ).
Ne consegue che in presenza di una accordo funzionale ad un atto del P.U. contrario ai doveri del suo ufficio, il compimento di tale atto assume rilievo soltanto come elemento confermativo della effettiva esistenza del pactum sceleris.
E nella specie, la esistenza di siffatta pattuizione, e' ampiamente avvalorata dalle precise ed univoche dichiarazioni di Nanocchio, gia' riconosciute intrinsecamente ed estrinsecamente credibili, ed e' confortata altresi', in maniera pregnante, dal litigio insorto tra quest'ultimo e Capone e, soprattutto, dai motivi di tale contrasto, innanzi ricordati.
Nanocchio ha, infatti, riferito che la promessa di danaro, fatta da Sciascia ai finanzieri, nel corso del pranzo nel ristorante di Via Udine, nel corso degli accertamenti su Telepiu', era univocamente fi'nalizzata ad "addomesticare" le indagini delegate dal P.M. romano e, piu' precisamente, alla superficilialita' degli accertamenti sul reale assetto azionario della societa'.
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La reazione di Capone alla "scoperta" di Nanocchio della provenienza, da una banca estera, del danaro utili77~to da Della Valle per l'acquisto delle quote societarie (- il litigio- ) e, soprattutto, quella di Carugno, Ballerini e, verosimilmente, dello stesso Della Valle ("- la botte piena e la moglie ubriaca" ) valgono a confermare, ulteriormente, che quella promessa di danaro di Sciascia e' stata effettuata in ragione delle funzioni esercitate dai P.U.e per retribuirne i favori, e piu' precisamente per indurre i rnilitari, in violazione dei doveri di imparzialita', lealta' ed onesta', a compiere accertamenti superficiali e non gravemente compromissori per il privato.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, appare allora superfluo, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, verificare se gli atti concretamente compiuti dai finanzieri siano stati o meno effettivamente superficiali e parziali.
Ne' assume rilievo, per escludere la riconducibilita' del fatto allo schema giuridico della corruzione propria ( antecedente ), la circostanza che l'accordo corruttivo, intercorso tra Sciascia ed i militari, non abbia avuto ad oggetto uno specifico ( e ben individuato ) atto contrario ai doveri di ufficio perseguito dai contraenti.
In proposito, vanno qui richiamate le considerazioni gia' innanzi svolte ( par. 3 punto d.).
Deve, quindi, riconoscersi corretta la qualificazione giuridica del fatto come corruzione propria ( antecedente ).
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Omesse le pag. 219-237
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D ) Sul trattamento sanzionatorio:
1) La posizione di Arces Giovanni:
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2) La posizione di Berruti Massimo Maria:
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3) La posizione di Capone Giuseppe:
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pag. 239
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4) La posizione di Nanocchio Francesco:
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pag. 240
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5) La posizione di Sciascia Salvatore:
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6) La posizione di Berlusconi Silvio:
Anche a Silvio Berlusconi, analogamente agli altri coirnputati, possono essere concesse, nonostante la oggettiva gravita' dei fatti ed il ruolo decisivo assunto nell'illecito mercimonio, le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della sua sostanziale incensuratezza e della remota datazione degli episodi (- I'ultimo dei quali risalente al 1991-), verificatisi in un contesto di diffusa illegalita' ove il mercanteggiamento di pubbliche funzioni, la messa a disposizione dell'Ufficio pubblico per il soddisfacimento di interessi privati e la violazione dei doveri di imparzialita', di correttezza e di fedelta', da parte di P.U., erano elevati a vero e proprio sistema.
Non appaiono, invero, condivisibili le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado per negare all'imputato le predette circostanze.
Il Tribunale ha, invero, fondato tale diniego, sostanzialmente, su due motivi:
a) i numerosi precedenti giudiziari dell'imputato e, soprattutto, la precedente condanna, inflittagli in primo grado, dal Tribunale di Milano, in data 3 dicembre 1997;
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b) il suo comportamento processuale, teso ad influire sul regolare svolgimento delle indagini, e piu' precisamente:
1) il suo intervento attivo per conseguire, tramite Berruti, il silenzio di Tanca sulla vicenda Mondadori;
2) il suo tentativo di screditare, a mezzo di Felice Corticchia e di Renata Fontanelli, il P.M. che conduceva le indagini, insinuando la esistenza di gravi comportamenti posti in essere da quest'ultimo In contrario, va rilevato che:
* La precedente sentenza di condanna, richiamata dal Giudice di prime cure, ( -ad 1 anno, 4 mesi di reclusione e lire 60 milioni di multa ) ed emessa, nel procedimento penale n ° 98\2659 R.G., dal Tribunale di Milano, in data 3 dicembre 1994, e' stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Milano, che ha assolto Silvio Berlusconi dalla imputazione ascrittagli con formula ampia, per non avere commesso il fatto ( sent. in data 9 febbraio 2000 ).
* Gli altri precedenti giudiziari (- taluni dei quali non seguiti da condanna -), in assenza di qualsiasi concreta valutazione dei relativi fatti, non possono ritenersi, tout court, decisivi ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sintomatici di una pericolosita' sociale che, per legittimare il rifiuto di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, deve necessariamente essere attuale .
Del resto tali elementi indiziari appaiono, nella specie, privi di preminente e decisiva significazione, a fronte della effettiva incensuratezza dell'imputato, della remota datazione degli episodi e della assenza di altri elementi negativi connotanti la sua personalita'.
* Il comportamento processuale dell'imputato, improntato alla negazione dei fatti, costituisce, poi, legittimo esercizio del diritto di difesa e non e' tale da evidenziare elementi negativi per definire deteriore la personalita' morale dell'appellante.
* Non appare corretto trarre dalla vicenda del "passi" di accesso a Palazzo Chigi, rinvenuto nell'agenda di Berruti, la prova di un fraudolento comportamento processuale
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di Berlusconi e, cioe', di un suo intervento attivo per ottenere il silerlzio di Tanca sull'episodio Mondadori.
Se, infatti, puo' ritenersi storicamente accertato che, in data 8 giugno 1994, Berruti si sia recato a Palazzo Chigi e se puo' ritenersi altamente probabile, alla luce delle risultanze acquisite, che quest'ultimo si sia incontrato, in tale luogo, con Silvio Berlusconi, e', invece, assolutamente indimostrato - e costituisce, pertanto, una mera congettura- che quell'incontro " non ha potuto che avere ad oggetto la questione Mondadori; e' stato certamente determinato dall 'esigenza di evitare il coinvolgimento di Silvio Berlusconi nell 'indagine in corso", come ritenuto dal Tribunale ( cfr. p. 86 sent. ) Contraddittoria ed apodittica appare, invero, la conclusione cui e' pervenuto il Giudice di primo grado che, dopo avere riconosciuto che l' episodio " non influisce sull'accertamento della responsabilita' di Berruti per il reato di favoreggiamento ne' di Silvio Berlusconi per il pagamento di denaro per Mondadori", lo ha comunque valorizzato a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche.
* Neppure, da ultimo, puo' sicuramente inferirsi dall'episodio Corticchia-Fontanelli il tentativo di Silvio Berlusconi di screditare il P.M. incaricato delle indagini.
Se, invero, puo' ritenersi acclarato che il Brigadiere dei Carabinieri, Felice Cortecchia, ha incitato la donna a confermare la sua calunniosa versione e ad accusare, quindi, falsamente, il P.M. di molestie e di gravi reati, non risulta acquisito alcun elemento di prova che consenta di individuare, con assoluta certezza, in Silvio Berlusconi il mandante di Cortecchia.
Cio' premesso, deve conseguentemente, dichiararsi la improcedibilita' dell'azione penale nei confronti di Silvio Berlusconi, in ordine alle imputazioni di concorso in corruzione ascritte ai capi A ( cd. dazione Mediolanum ), B ( cd. dazione Mondadori ) e C ( cd. dazione Video Time ), trattandosi di reati estinti per intervenuta prescrizione.
Ed invero, per effetto della concessione delle predette circostanze attenuanti generiche, dalla data di consumazione dell'ultimo dei tre episodi delittuosi in continuazione ( dicembre 1991 ), e' oramai decorso il termine massimo di prescrizione (- di 7 anni e mezzo-), di cui agli art. 157 e 160 u.co.c.p.
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L'imputato - va, tuttavia, condannato (- in solido con Arces -) alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di costituzione, rappresentanza ed assistenza del grado, nella rnisura indicata in dispositivo, trattandosi di pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione, a seguito di riconoscimento delle attenuanti generiche e previo accertamento della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati contestatigli.
E', infatti, principio pacifico in giurisprudenza che " quando la parte civile, intervenuta nel giudizio di impugnazione per contrastare le questioni sollevate dall'imputato, in ordine alla sua responsabilita' penale, ottenga che la conclusione del giudizio non pregiudichi la possibilita' di esercizio dell'azione civile, I'imputato deve essere condannato al rirnborso delle spese da essa sostenute" e cio' anche se la pronuncia e' di estinzione del reato ( cfr. C.C. sez. V, 10 maggio 1982, Diamanti, in Cass. pen. mass. 1984, p. 650, m. 519, in tema di condanna alle spese in favore della P.C, nella ipotesi di estinzione del reato per prescrizione; cfr. anche C.C. sez. II, 27-11-1987, Sorrentino, in Cass. pen. mass. 1989, p. 2058, m. 1646, in tema di proscioglimento dal reato per amnistia; cfr. anche sez. I, 7-2-1978, Contana, ivi, 1979, p. 1273, m. 1307; C.C., 24 ottobre 1990, Galbusera; C.C. 19 ottobre 1994, Micheletti, in Giur. It. 1994, II, 820 ).
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P.Q.M
visti gli srt. 157,160 c.p. e 605 c.p.p
in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 7 luglio 1998, impugnata da tutti gli imputati e dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale,
riduce
la pena inflitta a :
............................
Concede
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Dichiara
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Dichara
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non doversi procedere nei confronti di Zuccotti Alfredo, Arces Giovanni e Berlusconi Silvio, in ordine alle imputazioni A), B) e C) dell'epigrafe, ad essi rispettivamente ascritte, previa concessione ad Arces e Berlusconi delle attenuanti generiche, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;
Condanna
Arces Giovanni e Berlusconi Silvio, in via solidale, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa per questo grado di giudizio, per i reati di cui ai capi A), B) e C) loro rispettivamente ascritti, che si liquidano in complessive lire 4.500.000, comprensive di spese ed onorari, oltre accessori di legge.
Assolve
Berlusconi Silvio dal reato a lui ascritto al capo D) dell'epigrafe, ai sensi dell'art. 530, co II c.p.p., per non avere commesso il fatto;
Conferma
nel resto l'impugnata sentenza.
Termine per il deposito della motivazione : gg. 75
Cosi deciso in Milano il 9 maggio 2000.